Cassazione Penale, Sentenza n. 26920/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 27/10/2023 che aveva disposto il sequestro preventivo dei centri elaborazione dati amministrati dallo stesso (denominati Ad Hoc s.r.l., Vae Victis s.r.l.s., Viribus Unitis s.r.l.s.), sostenendo la mancanza del requisito di pertinenzialità tra tali beni e i reati contestati (bancarotta fraudolenta documentale, distrattiva e per operazioni dolose, commessi in qualità di amministratore della societa' fallita Hayman s.r.l.). In particolare deduceva vizi di motivazione e erronea applicazione della legge penale (artt. 125 e 321 cod. proc. pen.), rilevando che non risultava dimostrato un collegamento stabile e strutturale tra i ced e le condotte contestate e che il Tribunale non aveva adeguatamente spiegato come e perché i beni fossero stati destinati a commettere i reati.
La decisione
Il ricorso per cassazione e' stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato adeguatamente il vincolo di pertinenzialita' tra i centri di elaborazione dati e i reati connessi al fallimento di Hayman s.r.l., richiamando elementi probatori concreti (fatture false, note di addebito, giroconti bancari e conversazioni intercettate) che dimostravano rapporti documentati tra i ced e la societa' fallita e la falsificazione disposta dal Masoni tramite dipendenti. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il sequestro preventivo richiede un'intrinseca, specifica e strutturale strumentalita' del bene rispetto al reato e ha ritenuto che tale requisito fosse soddisfatto nel caso in esame. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al sequestro preventivo: la Corte ha valutato il rispetto del requisito di pertinenzialita', intendendo che il bene sottoposto a sequestro deve avere un'intrinseca, specifica e strutturale strumentalita' rispetto al reato e non un mero collegamento occasionale.
art. 321 cod. proc. pen.
Menziionato dal ricorrente nella censura ma non oggetto di una interpretazione autonoma della Corte nel testo; la decisione si e' focalizzata principalmente sul tema della pertinenzialita' e sulla sufficienza della motivazione del Tribunale.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per stabilire la conseguenza del rigetto del ricorso per cassazione: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Per disporre un sequestro preventivo e' necessario dimostrare la pertinenzialita' del bene: l'oggetto sequestrato deve avere una strumentalita' intrinseca, specifica e strutturale rispetto al reato, non un rapporto meramente occasionale.
- La prova del vincolo pertinenziale puo' fondarsi su elementi concreti quali fatture, note di addebito, giroconti bancari e conversazioni intercettate che attestino rapporti economici e la destinazione dei beni all'attivita' illecita.
- In sede di cassazione il sindacato e' limitato: il ricorso e' ammissibile per violazione di legge o per vizi della motivazione cosi' gravi da rendere l'apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
- Se il giudice di merito ha fornito una motivazione che colleghi fattualmente i beni al reato sulla base di elementi documentali e intercettazioni, il sequestro tende a essere ritenuto legittimo; la strategia difensiva efficace deve quindi contestare specificamente lacune probatorie o vizi logici nella motivazione.
- In casi analoghi, per opporsi con successo al sequestro preventivo e' utile dimostrare l'assenza di rapporti economici strutturati tra i beni e l'attivita' delittuosa, la mancanza di uso continuativo dei beni per le condotte contestate o indebite attribuzioni di amministrazione sui beni sequestrati.
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