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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09012/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (difensore)

La controversia

La procura della Repubblica ha impugnato con ricorso per cassazione l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'opposizione proposta dal pubblico ministero contro un decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente ha dedotto, con due motivi, che il provvedimento di liquidazione non gli sarebbe mai stato notificato o comunicato e che il giudice di merito avrebbe trascurato sia la mancanza di prova dell'effettiva trasmissione del fascicolo all'ufficio competente della Procura, sia un'attestazione del direttore amministrativo dell'ufficio affari civili circa l'assenza di comunicazioni telematiche o cartacee del provvedimento. La procura sosteneva quindi che la declaratoria di tardività fosse errata, perché il termine per opporsi non sarebbe decorso per difetto di conoscenza del provvedimento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure perché la comunicazione del provvedimento di liquidazione può avvenire anche in forma equipollente rispetto a quella prevista dagli artt. 136 e 702-bis c.p.c., purché sia assicurata l'effettiva conoscenza del destinatario; nel caso concreto il Tribunale aveva valorizzato l'annotazione "a visto PM" risultante dall'estratto storico del fascicolo, deducendone l'ingresso del provvedimento nella sfera di conoscibilità del destinatario. La Corte ha inoltre condiviso la valutazione secondo cui l'onere di provare una conoscenza successiva non imputabile spettava all'opponente, in base al principio di vicinanza della prova, e ha considerato irrilevanti le difficoltà organizzative interne all'ufficio. È stato anche richiamato che, comunque, l'opposizione era stata proposta oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. La Corte ha rilevato altresì una carenza di esposizione sommaria dei fatti nel ricorso. Nulla sulle spese, per la qualità del ricorrente quale organo propulsore dell'attività giurisdizionale e per la mancata difesa degli intimati; nessun ulteriore contributo unificato è stato posto a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • artt. 136 e 702-bis c.p.c.

    La comunicazione del provvedimento può essere effettuata anche in forma equipollente rispetto alla forma prevista dalla disciplina processuale, purché sia garantita l'effettiva conoscenza al destinatario.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo di impugnazione si applica a tutti i provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio decorrendo dalla pubblicazione, anche quando non siano stati comunicati o notificati.

Massime di principio

  • Ai fini della decorrenza del termine per proporre opposizione o impugnazione contro un provvedimento di liquidazione, non è necessario che la comunicazione avvenga con forme sacramentali, essendo sufficiente una modalità equipollente che consenta la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario.
  • Quando la parte che impugna deduce di non avere avuto conoscenza del provvedimento per causa non imputabile, l'onere di dimostrare tale conoscenza tardiva grava su di essa, secondo il principio di vicinanza della prova.
  • Le difficoltà organizzative interne dell'ufficio destinatario non incidono, di per sé, sulla decorrenza del termine se il provvedimento è entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.
  • Il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. si applica anche ai provvedimenti decisori che non siano stati comunicati o notificati.
  • Nel ricorso per cassazione è necessaria un'esposizione sommaria dei fatti di causa; la sua mancanza costituisce un vizio rilevante ai fini dell'ammissibilità o comunque della valutazione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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