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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33113/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano generici e privi di sostanziale critica alla sentenza impugnata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo vizi di motivazione e violazione di legge. Tuttavia, dall'ordinanza emerge che il motivo era formulato in modo generico e non conteneva una concreta e specifica censura alla decisione impugnata, né una precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre al vaglio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    La Corte richiama, in sostanza, il principio per cui i motivi di ricorso devono contenere una specifica e concreta censura della decisione impugnata, altrimenti il ricorso è inammissibile per genericità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si limitano ad affermazioni generiche di vizi motivazionali o di violazione di legge, senza indicare in modo puntuale quali passaggi della decisione siano errati e per quali specifiche ragioni.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, è necessario che la censura sia concreta e autosufficiente, cioè capace di individuare le ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica di legittimità.
  • La genericità del motivo, intesa come mancanza di precisa contestazione della ratio decidendi, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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