Ordinanza n. 3270/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Roma, Sez. III, che aveva respinto la domanda di ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e chirurgia
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata universitaria)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato il rigetto della domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado, deducendo una pluralità di censure relative alla procedura di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia per l’anno accademico 2025-2026, disciplinata dal cosiddetto semestre filtro. Alcune doglianze contestavano vizi radicali dell’intera procedura e miravano, nella sostanza, alla riedizione complessiva della procedura. Altre censure riguardavano invece la mancata collocazione della candidata in posizione utile nella graduatoria e, in particolare, il mancato scorrimento della graduatoria sui posti rimasti vacanti dopo la rinuncia di altri studenti. La candidata aveva conseguito almeno una sufficienza in una delle tre materie previste, ma non aveva ottenuto un punteggio tale da assicurare l’assegnazione di una delle sedi universitarie indicate.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente la domanda cautelare e riformato l’ordinanza del TAR. Ha ritenuto che il primo gruppo di censure, volto a contestare l’intera procedura, fosse prima facie incompatibile con la misura cautelare richiesta, consistente nell’ammissione individuale con riserva e in sovrannumero: tale misura non sarebbe funzionale alla conservazione del bene della vita perseguito, ossia la possibile riedizione dell’intera procedura. Le relative doglianze sono state quindi ritenute prive di periculum in mora, senza pregiudicare la valutazione del loro merito da parte del TAR. Quanto alle censure sul mancato collocamento in posizione utile, il Collegio ha ravvisato fumus boni iuris e periculum in mora. In particolare, ha ritenuto prima facie meritevole di accoglimento la doglianza secondo cui l’attuale disciplina del semestre filtro non consente di riassegnare, secondo l’ordine di graduatoria, i posti lasciati liberi dagli studenti rinunciatari, determinando l’esclusione definitiva dagli scorrimenti di candidati con punteggi potenzialmente utili e lasciando vacanti posti in diversi atenei. L’Amministrazione è stata pertanto ordinata a rideterminarsi sulla posizione della candidata, effettuando innanzitutto gli scorrimenti sui posti vacanti; verificando poi se il punteggio conseguito consenta l’assegnazione di un posto in una delle sedi opzionate; e assegnando infine il posto, in caso di esito positivo, secondo l’ordine delle preferenze espresse. È stata disposta la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, proposto contro l’ordinanza cautelare del TAR.
Consente, in caso di accoglimento della domanda cautelare, la sollecita fissazione dell’udienza di merito; tale adempimento è stato ordinato al TAR.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la misura richiesta deve essere funzionalmente coerente con il bene della vita tutelato dalle censure dedotte: se le doglianze mirano alla riedizione dell’intera procedura, l’ammissione individuale con riserva e in sovrannumero può risultare inidonea a conservare quel bene e la domanda può essere respinta per carenza di periculum in mora.
- Nelle procedure di accesso programmato ai corsi universitari, la mancata previsione di uno scorrimento della graduatoria sui posti rimasti vacanti dopo la rinuncia di candidati collocati in posizione utile può essere ritenuta prima facie lesiva del principio meritocratico e illogica, ove impedisca a candidati con punteggi più elevati di beneficiare dei posti successivamente disponibili.
- Quando il candidato abbia conseguito almeno una sufficienza e non sia stato collocato in posizione utile, la verifica cautelare della sua pretesa deve concentrarsi sulla concreta possibilità di assegnazione di un posto vacante in base all’ordine di graduatoria e alle preferenze di sede espresse.
- In presenza di posti vacanti, l’amministrazione deve effettuare prioritariamente gli scorrimenti della graduatoria; solo dopo tale operazione può verificare se il punteggio del singolo candidato consenta l’assegnazione di una sede opzionata e procedere, in caso positivo, all’assegnazione secondo l’ordine delle preferenze.
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