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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07338/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallito)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione del rendiconto presentato dal curatore di un fallimento relativo a una società di persone e ai soci illimitatamente responsabili. La Corte d'appello aveva già riformato la decisione di primo grado, ritenendo non approvabile il rendiconto perché il curatore aveva percepito acconti sui compensi in misura eccedente rispetto al compenso finale liquidabile secondo i parametri normativi, tenendo conto anche della successione di più curatori nella procedura e della necessaria ripartizione proporzionale del compenso tra i curatori succedutisi. Il curatore ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) omessa pronuncia e violazione dell'art. 342 c.p.c. per non avere la Corte d'appello dichiarato inammissibile il gravame per genericità; 2) difetto di interesse del fallito a impugnare il rendiconto; 3) violazione delle norme fallimentari perché, in assenza di approvazione definitiva del rendiconto, non si poteva procedere a valutare il compenso; 4) omesso esame di fatti decisivi relativi alla massa attiva complessiva e alle esecuzioni individuali; 5) violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame, per avere la Corte considerato anche acconti relativi a una diversa procedura fallimentare. Il controricorrente ha resistito difendendo la correttezza della mancata approvazione del rendiconto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo, il terzo e il quinto motivo, ritenendo, tra l'altro, che l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non riguarda eccezioni processuali e che i motivi difettavano di specificità e di autosufficienza; ha inoltre ritenuto in parte inammissibile la censura sul compenso perché la Corte d'appello aveva esaminato il dato solo ai fini della correttezza del rendiconto. Ha respinto il secondo motivo, affermando che il fallito ha interesse concreto e attuale a contestare il rendiconto quando deduce condotte antidoverose dell'organo fallimentare che possono pregiudicare i creditori e anche incidere sulla sua posizione, compresa la possibilità di esdebitazione. Ha respinto anche il quarto motivo, ribadendo che nel fallimento di società di persone e soci la liquidazione va compiuta unitariamente sulla base dell'attivo complessivo e del passivo complessivo delle masse, e rilevando inoltre la genericità delle allegazioni sulle esecuzioni individuali. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo per il mancato esame di questioni di merito, non per eccezioni processuali o di rito; in tali casi può semmai configurarsi una diversa violazione di legge, se specificamente dedotta.

  • art. 342 c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità dell'appello per genericità non è scrutinabile in cassazione se la censura difetta di specificità e non vengono riportati gli atti necessari a verificare il contenuto dell'appello e della sentenza di primo grado.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel motivo, ma non è stata accolta la censura di violazione per omesso esame dell'eccezione processuale.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    È necessario riportare nel ricorso il contenuto degli atti e dei documenti rilevanti per consentire il controllo della censura; la mancanza impedisce il vaglio del motivo.

  • art. 369, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La mancata produzione/indicazione degli atti processuali rilevanti impedisce il controllo di ammissibilità del motivo.

  • art. 100 c.p.c.

    Il fallito, quale destinatario della comunicazione del rendiconto, ha interesse ad agire quando contesta condotte antidoverose del curatore potenzialmente pregiudizievoli per creditori e per la sua posizione.

  • art. 39 l.fall.

    La liquidazione degli acconti al curatore in corso di procedura può essere valutata ai fini della correttezza del rendiconto, soprattutto se gli acconti superano il compenso finale liquidabile secondo i parametri applicabili.

  • art. 116 l.fall.

    Richiamato nel motivo relativo all'interesse a impugnare il rendiconto; la Corte riconosce la legittimazione/interesse del fallito a contestare il rendiconto nei casi indicati.

  • art. 117 l.fall.

    Richiamato nel motivo relativo al compenso e al rendiconto; la Corte ha comunque ritenuto ammissibile la valutazione degli acconti percepiti ai fini della correttezza del conto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il deposito delle memorie in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese sono state distratte in favore del difensore antistatario indicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di omessa pronuncia non è proponibile per eccezioni processuali o di rito: per tali profili occorre dedurre e argomentare una specifica violazione di legge, non il vizio ex art. 112 c.p.c.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: quando si deduce la genericità dell'appello o la violazione dell'art. 342 c.p.c., occorre trascrivere o indicare con precisione gli atti rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.
  • Il fallito ha interesse concreto e attuale a impugnare il rendiconto del curatore quando deduce condotte antidoverose potenzialmente dannose per i creditori e, indirettamente, per la propria posizione, anche in relazione alla possibile esdebitazione.
  • Nella verifica della correttezza del rendiconto fallimentare, può rilevare la percezione di acconti sui compensi del curatore in misura eccedente rispetto al compenso finale liquidabile secondo i parametri normativi, specie se vi sia successione di curatori e occorra una ripartizione proporzionale del compenso.
  • Nel fallimento di una società di persone e dei soci illimitatamente responsabili, la liquidazione va considerata in modo unitario, sulla base dell'attivo e del passivo complessivamente accertati nelle masse coinvolte, trattandosi di procedimenti riuniti in un simultaneus processus.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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