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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41545/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva richiesto di acquistare un lettore CD per ascoltare musica; la Direzione del carcere di Viterbo negò l'autorizzazione sostenendo l'impossibilita' di effettuare adeguati controlli sui dispositivi e sui supporti. Il reclamo fu respinto dal Magistrato di sorveglianza di Viterbo e poi dal Tribunale di Sorveglianza di Roma. Con il ricorso in Cassazione si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione rispetto agli artt. 1, 35-bis e 41-bis dell'ordinamento penitenziario e agli artt. 3 e 27 Cost., lamentando che il Tribunale non avesse valutato concretamente la possibilita' di controllo presso l'istituto e si fosse limitato a un'affermazione generica di inattuabilita'.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che, sebbene il regime 41-bis renda particolarmente rilevanti le esigenze di sicurezza, cio' non determina una preclusione assoluta all'uso di lettori CD e supporti musicali. L'Amministrazione penitenziaria deve motivare in modo concreto e specifico l'impossibilita' di effettuare i controlli necessari (valutando anche l'incidenza in termini di risorse umane e materiali) e il giudice di sorveglianza, anche avvalendosi dei poteri istruttori, deve verificare tale valutazione prima di rigettare la richiesta.

Norme richiamate

  • art. 1 ordinamento penitenziario

    Richiama i principi generali del trattamento e del rispetto della dignita' del detenuto; la Corte lo utilizza per affermare che, pur sussistendo regimi speciali, va favorito il mantenimento di piccoli gesti di normalita' del detenuto quando compatibili con la sicurezza.

  • art. 35-bis ordinamento penitenziario

    Richiamato nella doglianza; viene considerato nel quadro normativo che disciplina i beni e le modalita' di acquisizione da parte del detenuto, ma la decisione sottolinea che il richiamo normativo non giustifica una preclusione assoluta all'uso ricreativo dei lettori CD.

  • art. 41-bis ordinamento penitenziario

    Regime di detenzione differenziato che impone misure di sicurezza rafforzate. La Corte afferma che l'art. 41-bis non esclude il diritto del detenuto a strumenti per attivita' ricreative, ma impone che le amministrazioni adottino protocolli e procedure di controllo idonee e che motivino adeguatamente eventuali dinieghi.

  • art. 3 Costituzione

    Richiamato per i principi di eguaglianza e ragionevolezza nel trattamento dei detenuti; la decisione richiama l'esigenza di valutazioni non arbitrarie e non generiche da parte dell'amministrazione.

  • art. 27 Costituzione

    Richiama il principio che la pena deve tendere alla rieducazione e al rispetto della dignita' umana; la Corte collega questo principio alla necessita' di contemperare sicurezza e possibilita' di mantenere "gesti di normalita'".

  • Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Ministero Giustizia, Rv. 283819 - 01

    Giurisprudenza di riferimento che afferma che l'uso di lettori CD e di supporti musicali non e' vietato in assoluto neppure per i detenuti in 41-bis; occorre bilanciare il diritto a piccole forme di normalita' con le esigenze di controllo, prevedendo protocolli organizzativi e verifiche concrete.

  • Sez. 1, n. 1306 del 17/11/2023, dep. 2024, Ministero Giustizia, Rv. 285656 - 01

    Richiamata dal Tribunale e menzionata dalla Corte; ribadisce i criteri di bilanciamento fra diritti del detenuto e esigenze di sicurezza e sottolinea la necessita' di valutazioni concrete da parte dell'amministrazione.

Massime di principio

  • La richiesta di acquistare un lettore CD e CD musicali non e' vietata in assoluto neppure per i detenuti sottoposti al regime 41-bis; va valutata caso per caso.
  • L'Amministrazione penitenziaria che nega l'autorizzazione deve fornire una motivazione concreta e specifica che spieghi perche' non e' possibile effettuare i controlli sui dispositivi e sui supporti, indicando anche l'impatto in termini di risorse umane e materiali.
  • Il giudice di sorveglianza, nel riesame del provvedimento, deve verificare la concreta valutazione dell'amministrazione e puo' avvalersi dei poteri istruttori per accertare la reale fattibilita' delle misure di controllo; non sono sufficienti affermazioni generiche sull'impossibilita'.
  • La tutela dei 'piccoli gesti di normalita'' del detenuto va bilanciata con le esigenze di sicurezza: la soluzione corretta e' predisporre protocolli organizzativi che consentano controlli adeguati, ove possibile.
  • Se l'amministrazione non puo' effettuare i controlli richiesti per ragioni oggettive, deve documentarlo e motivarlo nel provvedimento; altrimenti il diniego e' illegittimo e deve essere riesaminato dal giudice.

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