Cassazione Penale, Ordinanza n. 20185/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata in appello per il reato di rissa, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per il reato di rissa, contestando un vizio di motivazione. In particolare, ha dedotto la mancata declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sostenendo che vi fosse insufficienza di prove circa la sua effettiva partecipazione alla condotta illecita. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico, osservando che la sentenza impugnata valorizzava plurimi elementi probatori, tra cui la presenza dell'imputato sul luogo dei fatti e la dinamica riferita dagli operanti, elementi non incompatibili con una partecipazione attiva alla rissa.
Norme richiamate
Il proscioglimento immediato può essere richiesto solo se emerga in modo evidente una causa di non punibilità o l'insussistenza della responsabilità; una deduzione generica di insufficienza probatoria non è sufficiente a imporre la declaratoria di proscioglimento.
Non citato espressamente nel testo fornito; non determinabile
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che si limiti a dedurre in modo apodittico l'insufficienza della prova, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e con gli elementi probatori specificamente valorizzati, è generico e può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- La richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. presuppone una evidenza immediata e inequivoca della causa di non punibilità o dell'innocenza dell'imputato; non può essere accolta quando il compendio probatorio consenta ancora di ritenere la partecipazione al fatto.
- Ai fini della configurabilità della partecipazione a una rissa, la presenza dell'imputato sul luogo dei fatti e la ricostruzione dinamica offerta dagli operanti possono costituire elementi probatori idonei a sorreggere la condanna, se non smentiti da argomentazioni specifiche e decisive.
Come è indicizzato
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