Cassazione Penale, Ordinanza n. 13701/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato contestato. Con il primo motivo ha censurato la ricostruzione dei fatti e, in sostanza, la valutazione di responsabilità, riproponendo censure già esaminate e confutate dal giudice di merito, nonché offrendo una lettura alternativa degli eventi. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., deducendo che la stessa sarebbe stata applicabile al caso concreto. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo meramente riproduttivo di doglianze già disattese in appello e il secondo manifestamente infondato, poiché per i fatti di reato di cui all’art. 337 c.p., commessi nei confronti di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria nell’esercizio delle funzioni, la causa di non punibilità è esclusa in ragione della disciplina applicabile ratione temporis.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto il primo motivo incentrato sulla responsabilità non meritevole di accoglimento perché reiterava censure già confutate dalla Corte di appello e proponeva una diversa ricostruzione fattuale; ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla particolare tenuità del fatto, in quanto la causa di non punibilità era esclusa per il reato contestato e per le caratteristiche soggettive della persona offesa indicati nel testo.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile nel caso esaminato, in ragione della disciplina richiamata dalla Corte e della tipologia del reato commesso nei confronti di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria nell’esercizio delle funzioni.
Il reato contestato è quello di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte lo richiama per affermare l’inapplicabilità della particolare tenuità del fatto nelle ipotesi indicate.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già specificamente esaminate e disattese dal giudice di appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata, è inammissibile o comunque non fondato.
- Non può essere utilmente dedotta in cassazione una mera diversa lettura del compendio fattuale quando la sentenza di merito abbia svolto una ricostruzione analitica e puntuale degli eventi.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non opera, nei limiti indicati dalla disciplina applicabile, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale commesso nei confronti di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria nell’esercizio delle funzioni.
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