Cassazione Penale, Sentenza n. 29363/2024 del 19/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello di Torino del 07/11/2023 che dichiarava inammissibile la sua istanza volta alla rescissione del giudicato ovvero, in subordine, alla restituzione nel termine della sentenza di condanna emessa dalla Corte d'appello di Torino l'11/09/2018 (in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria del 31/05/2012). Il ricorrente deduceva vizi di motivazione, violazioni costituzionali (artt. 24 e 111 Cost.), dell'art. 6 CEDU e di numerose norme del codice di procedura penale (tra cui artt. 125, co. 3; 157; 159; 165; 175; 293; 296), sostenendo in sostanza che l'istanza era stata erroneamente qualificata come richiesta di rescissione e che, invece, conteneva anche e soprattutto una valida domanda di restituzione in termini; inoltre contestava la declaratoria di latitanza e l'omessa valutazione di prove che dimostrerebbero l'erronea latitanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non applicabile al caso la disciplina della rescissione del giudicato introdotta dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 (art. 625-ter, oggi 629-bis) poiché la sentenza di primo grado risale al 31/05/2012, anteriore alla riforma. Ha inoltre affermato il principio secondo cui un'istanza qualificata e strutturata come richiesta di rescissione non può essere automaticamente riqualificata come domanda di restituzione in termini quando manchino i requisiti sostanziali di quest'ultima: nel caso concreto l'atto era formato e motivato esclusivamente in funzione della rescissione, con la richiesta di restituzione formulata in modo meramente subordinato e generico. La Corte ha richiamato il divieto di riqualificazione tra rimedi ontologicamente diversi ai sensi del principio di non reclassification (art. 568, co. 5 c.p.p.) e ha concluso per l'inammissibilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Costituzione italiana, art. 24
Richiamata dal ricorrente per contestare vizi di tutela difensiva; la Corte non ha ritenuto che il diritto di difesa giustificasse la riqualificazione dell'atto quando mancano i requisiti sostanziali dell'istanza alternativa.
Costituzione italiana, art. 111
Invocata in relazione al giusto processo; la Corte ha ritenuto che i profili processuali dedotti non superassero l'ostacolo procedurale dell'inammissibilità.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6
Richiamato per profili di equità processuale; la Corte ha valutato la questione nel quadro della regolare applicazione delle norme processuali e dei limiti temporali delle riforme.
Codice di procedura penale, art. 175, comma 2
Norma sulla restituzione nel termine per proporre impugnazione; la Corte ha ritenuto che l'istanza non contenesse i requisiti sostanziali per essere qualificata come domanda di restituzione in termini.
Codice di procedura penale, art. 420-bis
Norma che disciplina la dichiarazione di assenza (assenza post-riforma). La Corte precisa che la rescissione ex art. 629-bis si applica ai procedimenti di assenza disciplinati da tale articolo (post riforma 2014) e non ai processi contumaciali anteriori.
Codice di procedura penale, art. 625-ter ora 629-bis
Rimedio straordinario della rescissione del giudicato introdotto dalla legge 28/4/2014, n. 67; la Corte ha escluso l'applicazione di tale rimedio al procedimento nato prima della riforma.
Codice di procedura penale, art. 568, comma 5
Principio di conservazione e possibile riqualificazione dell'atto in materia di impugnazioni: la Corte ha ribadito che non è applicabile tra rimedi ontologicamente eterogenei come rescissione e restituzione in termini.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma sulle spese processuali a carico della parte che propone il ricorso inammissibile: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Ha riformato il processo contumaciale introducendo l'istituto dell'assenza e il correlato rimedio della rescissione; la Corte ha evidenziato la sua efficacia solo per sentenze pronunciate dopo la entrata in vigore.
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Riferito dalla Corte per precisare il regime temporale di applicazione di modifiche normative (art. 175, comma 2.1): tali modifiche si applicano solo alle sentenze pronunciate successivamente alla loro entrata in vigore.
Codice di procedura penale, artt. 125, 157, 159, 165, 293, 296
Richiamati dal ricorrente nei motivi, ma la Corte ha trattato la questione come subordinata: nessuna violazione di queste norme è stata ritenuta in grado di superare l'inammissibilità formale dell'istanza.
Massime di principio
- La rescissione del giudicato prevista dall'art. 629-bis c.p.p. (ex art. 625-ter) si applica solo ai processi disciplinati dalla nuova disciplina dell'assenza introdotta dalla legge 28/4/2014; per sentenze ante riforma resta il regime 'contumaciale' e la possibilità di restituzione in termini secondo la previgente disciplina.
- Un'istanza formalmente diretta alla rescissione non può essere automaticamente riqualificata come domanda di restituzione in termini se manca la specificità e i requisiti sostanziali richiesti per quest'ultima: la qualificazione sostanziale dell'atto dipende dal suo contenuto reale, non dalle formule intitolative.
- Il principio di conservazione dell'atto (art. 568, comma 5 c.p.p.) non consente la riqualificazione tra rimedi ontologicamente differenti (es. rescissione vs restituzione in termini) quando la loro natura e funzione sono incompatibili.
- Le modifiche normative si applicano secondo criteri ratione temporis: verificare sempre la data della sentenza impugnata rispetto all'entrata in vigore delle riforme processuali rilevanti.
- Per evitare l'inammissibilità, la difesa deve predisporre atti alternativi chiari e autonomamente motivati (se si chiede alternativamente la restituzione in termini, la relativa domanda deve contenere i requisiti sostanziali e la specificità necessari).
- In caso di inammissibilità originaria del ricorso, la Corte può assorbire le censures sostanziali e condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, ove previsto, a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende).
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