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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08530/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore che aveva prestato servizio come pilota militare, con iscrizione alla gestione previdenziale pubblica speciale, e che successivamente aveva instaurato un rapporto di lavoro privato, con iscrizione al Fondo Volo dell'INPS. Nella liquidazione dell'onere per la ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso le due gestioni, i giudici di merito avevano ritenuto che dovessero essere detratti i contributi versati nella gestione pubblica rivalutati con gli interessi del 4,5% previsti dall'art. 2, comma 2, L. n. 29/1979. L'INPS ha impugnato tale decisione con un solo motivo di ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo unico della L. n. 322/1958 e dell'art. 2 L. n. 29/1979, sostenendo che la disciplina applicabile non fosse quella della ricongiunzione, ma quella speciale della costituzione della posizione assicurativa ex d.P.R. n. 1092/1973, operante ope legis quando il dipendente cessa dal servizio senza diritto a pensione e poi assuma lavoro privato; secondo l'Istituto, l'esclusione di cui all'art. 126, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 1092/1973 riguarda solo l'assunzione di un altro servizio pubblico, non un rapporto privatistico.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza della Corte d'appello di Roma. Ha ritenuto applicabile la disciplina speciale degli artt. 124, 125 e 126 d.P.R. n. 1092/1973, non quella della ricongiunzione ex L. n. 29/1979, affermando che, nel caso di cessazione dal servizio senza maturazione del diritto a pensione e successivo impiego privato, si costituisce ope legis la posizione assicurativa presso l'INPS Fondo pensioni lavoratori dipendenti, senza applicazione degli interessi del 4,5%. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda dell'assicurato. Le spese dell'intero processo sono state compensate, poiché l'orientamento giurisprudenziale seguito dalla Corte si è consolidato solo dopo la proposizione della domanda.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. unico L. n. 322/1958

    Richiamato dall'INPS come norma asseritamente mal applicata dalla Corte territoriale.

  • art. 2 L. n. 29/1979

    Richiamato dall'INPS e dalla Corte di merito in tema di ricongiunzione e di calcolo degli oneri, ma ritenuto non applicabile alla fattispecie in presenza della disciplina speciale sulla costituzione della posizione assicurativa.

  • artt. 124 e 125 d.P.R. n. 1092/1973

    Norme applicabili ratione temporis che prevedono la costituzione ope legis della posizione assicurativa presso l'INPS per il dipendente che cessi dal servizio senza avere diritto a pensione, con trasferimento dei contributi senza applicazione degli interessi.

  • art. 126, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 1092/1973

    "non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione [...] b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente"

    La Corte ha interpretato l'espressione "altro servizio" come riferita a un nuovo rapporto di pubblico impiego, non a un rapporto di lavoro privato.

  • art. 12 undecies L. n. 122/2010

    È richiamato solo per precisare che la disciplina degli artt. 124 e 125 d.P.R. n. 1092/1973 è stata abrogata successivamente e non era più applicabile al tempo della fattispecie.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nel termine di legge.

Massime di principio

  • La costituzione della posizione assicurativa ex d.P.R. n. 1092/1973 è istituto speciale rispetto alla ricongiunzione contributiva prevista dalla L. n. 29/1979 e prevale quando ricorrono i suoi presupposti.
  • Quando il dipendente di una gestione speciale cessa dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione e successivamente instaura un rapporto di lavoro privato, si costituisce ope legis la posizione assicurativa presso il fondo INPS dei lavoratori dipendenti, con trasferimento dei contributi senza applicazione degli interessi previsti per la ricongiunzione.
  • L'esclusione della costituzione della posizione assicurativa prevista per chi assuma "un altro servizio" riguarda il passaggio a un nuovo rapporto di pubblico impiego e non si estende al lavoro privatistico.
  • In presenza di una disciplina speciale applicabile, non può essere applicata in via sostitutiva la disciplina generale della ricongiunzione contributiva.
  • Se la questione è decisa sulla base di un orientamento di legittimità già consolidato dopo l'introduzione della domanda, le spese di lite possono essere compensate.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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