Cassazione Civile, Ordinanza n. 32553/2024 del 14/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (preponente)
La controversia
Una società preponente proponeva opposizione contro un verbale di accertamento con cui l'ente previdenziale le contestava omessa contribuzione in relazione ad alcuni agenti. Il Tribunale di Roma si dichiarava incompetente territorialmente, ritenendo applicabile l'art. 444, comma 1, c.p.c. perché la controversia riguardava un rapporto di lavoro autonomo, e non il comma 3, limitato a ipotesi di lavoro subordinato. La società ricorreva per regolamento di competenza deducendo violazione o falsa applicazione dell'art. 444, comma 3, c.p.c., sostenendo che tale disposizione si applica anche alle controversie tra preponente e ENASARCO relative ai contributi dovuti per il rapporto di agenzia, mentre il comma 1 opera nelle controversie previdenziali tra agente e fondazione. La resistente depositava difese; il Pubblico Ministero concludeva per l'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Roma nella parte in cui aveva declinato la competenza e ha affermato che, nelle controversie tra preponente e Fondazione ENASARCO relative all'omessa contribuzione dovuta dalla preponente, si applica l'art. 444, comma 3, c.p.c. e non il comma 1. Ne consegue che la competenza territoriale si radica presso Roma, sede centrale della Fondazione ENASARCO, e non presso la sede periferica che aveva effettuato l'accertamento. La Corte ha quindi individuato il foro competente nel giudice del luogo della sede centrale dell'ente previdenziale.
Norme richiamate
Rileva per le controversie previdenziali in cui l'obbligato al versamento coincide con il beneficiario delle prestazioni; non si applica alla controversia tra preponente e ENASARCO relativa ai contributi dovuti per il rapporto di agenzia.
Si applica anche ai rapporti previdenziali derivanti da lavoro autonomo quando vi sia una struttura trilaterale, con soggetto obbligato al versamento diverso dal beneficiario delle prestazioni; nei contributi ENASARCO dovuti dalla preponente, la competenza si radica presso la sede centrale dell'ente.
Richiamato per il deposito dello scritto difensivo della resistente nel procedimento di regolamento di competenza.
Massime di principio
- In materia di controversie previdenziali, la competenza territoriale va determinata distinguendo tra rapporto bilaterale e rapporto trilaterale: il criterio del comma 3 dell'art. 444 c.p.c. opera quando il soggetto tenuto al versamento dei contributi non coincide con il beneficiario delle prestazioni.
- Nelle controversie relative ai contributi dovuti alla Fondazione ENASARCO dal preponente nel rapporto di agenzia, la disciplina applicabile è quella dell'art. 444, comma 3, c.p.c., non quella del comma 1, poiché il rapporto previdenziale ha struttura trilaterale.
- Per gli enti previdenziali con struttura decentrata, la competenza si radica presso l'ufficio che sia effettivamente preposto, per legge o regolamento, alla gestione dei rapporti contributivi; in difetto, rileva la sede centrale dell'ente.
- L'accertamento dell'omessa contribuzione da parte di una sede periferica non basta, da solo, a radicare la competenza territoriale presso quella sede se la gestione e la riscossione contributiva sono centralizzate.
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