Sentenza n. 5429/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma, previa concessione della misura cautelare, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 23026/2024, resa tra le parti sul ricorso rubricato al nr. 10697/2019 Reg. Ric., promosso avverso il diniego di concessione della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha contestato la sentenza del TAR e il diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992. Il diniego era fondato su un precedente penale, costituito da una sentenza ex art. 444 c.p.p. per l'emissione di fatture e altri documenti relativi a operazioni inesistenti. L'Amministrazione aveva ritenuto tale precedente indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale. I motivi d'appello erano incentrati sul difetto di motivazione e di istruttoria: secondo l'appellante, il Ministero non avrebbe adeguatamente giustificato il giudizio di disvalore e la prognosi di inaffidabilità, né svolto accertamenti sufficientemente approfonditi. L'appellante ha inoltre dedotto l'intervenuta estinzione del procedimento penale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha affermato che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione costituisce esercizio di un'amplissima discrezionalità amministrativa, desumibile dal carattere non vincolato del potere previsto dall'art. 9, comma 1, della legge n. 91 del 1992. L'Amministrazione deve valutare se l'interessato sia stabilmente integrato nella comunità nazionale e se la sua condotta consenta una prognosi favorevole di rispetto delle regole di convivenza civile e dei valori identitari dello Stato. Nel caso concreto, il Ministero non si è limitato a considerare astrattamente il precedente penale, ma ne ha valutato la gravità e ha attribuito rilievo anche all'omessa autocertificazione dell'effettiva posizione giudiziaria. Tali elementi sono stati ragionevolmente ritenuti indici sintomatici di inaffidabilità e di mancata integrazione. L'appellante non ha fornito elementi concreti idonei a confutare tale valutazione, limitandosi a invocare ulteriori accertamenti e l'estinzione del procedimento, circostanza ritenuta non incidente sull'esistenza storica del fatto autonomamente valutato dall'Amministrazione. Il giudizio negativo è stato ritenuto non irragionevole anche se fondato su un unico episodio criminoso, considerato insieme al successivo comportamento omissivo. La domanda cautelare era stata già respinta con ordinanza n. 1827/2025 per assenza di periculum in mora. Spese di lite compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
la cittadinanza “può” essere concessa
La disposizione attribuisce all'Amministrazione un potere ampiamente discrezionale nella valutazione della concessione della cittadinanza per naturalizzazione.
La sentenza di applicazione della pena su richiesta relativa all'emissione di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti costituisce il precedente penale valutato dall'Amministrazione come indice di inaffidabilità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è oggetto di un potere ampiamente discrezionale, poiché l'art. 9, comma 1, della legge n. 91 del 1992 prevede che la cittadinanza possa essere concessa; il relativo esercizio richiede una valutazione complessiva dell'inserimento stabile dell'istante nella comunità nazionale.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, l'Amministrazione può valutare i precedenti penali come elementi sintomatici di inaffidabilità e di mancata integrazione, nell'ambito di una prognosi sul futuro rispetto delle regole di convivenza civile e dei valori identitari dello Stato.
- Il giudizio negativo sulla concessione della cittadinanza non è viziato da difetto di istruttoria o motivazione quando l'Amministrazione valuta concretamente la gravità del precedente penale, considera anche l'omessa rappresentazione della posizione giudiziaria e indica tali elementi quali ragioni del giudizio di inaffidabilità.
- L'estinzione del procedimento penale non elimina l'esistenza storica del fatto che può essere autonomamente valutato dall'Amministrazione nell'esercizio del potere discrezionale di concessione della cittadinanza.
- Anche un unico episodio criminoso può giustificare il diniego di cittadinanza per naturalizzazione quando, valutato insieme ad altri elementi della condotta dell'istante, sostenga ragionevolmente una prognosi negativa sull'affidabilità e sull'integrazione nella comunità nazionale.
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