Sentenza n. 4559/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento a – della delibera di Giunta del Comune di Castellammare di Stabia n. 101 del 20 dicembre 2024, pubblicata su Albo Pretorio il 24 dicembre 2024, ad oggetto “Revisione biennale pianta organica farmacie ai sensi della L. 475/68 ss.mm.ii”, nella parte in cui è stata confermata, per il biennio 2024-2025, la istituzione di nuova sede farmaceutica nella zona n. 20; b – della nota della Giunta Regionale della Campania D.G. 04 Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale UOD Politica del Farmaco e Dispositivi 06, prot. n. 90011/2023 del 19 dicembre 2023 (non conosciuta), con cui è stato ingiunto al Comune di Castellammare il divieto di revisione, soppressione o modifica di tutte le sedi farmaceutiche inserite nella procedura concorsuale straordinaria bandita con Decreto Dirigenziale AGC Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico n. 29 del 23 maggio 2013, ove intesa come vincolo al potere del Comune di sopprimere la zona farmaceutica n. 20, ancora vacante e non assegnata; c - di tutti gli atti istruttori, non conosciuti, collegati, connessi e consequenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera comunale di revisione biennale della pianta organica delle farmacie, nella parte in cui ha confermato la sede farmaceutica n. 20, nonché nota regionale ritenuta ostativa alla revisione o soppressione delle sedi inserite nel concorso straordinario
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato la conferma della sede farmaceutica n. 20, ancora vacante e non assegnata, deducendo la violazione degli artt. 1 e 2 della l. 475/1968 e plurimi profili di eccesso di potere: difetto assoluto del presupposto, carenza di istruttoria, arbitrarietà, sviamento, perplessità, difetto di motivazione e disparità di trattamento. In particolare, ha sostenuto che il decremento della popolazione avrebbe ridotto a diciannove il numero giustificato di sedi, rendendo necessaria la soppressione della sede n. 20; che il Comune non avrebbe considerato le mutate condizioni territoriali, la migliore viabilità, il trasporto pubblico locale e la vicinanza alla farmacia ricorrente; che la sede n. 20 non sarebbe stata scelta da alcun vincitore del primo interpello del concorso straordinario regionale e, pertanto, non sarebbe stata sottratta al potere comunale di revisione; infine, che la deliberazione sarebbe stata adottata senza i pareri obbligatori dell’ASL e dell’Ordine dei farmacisti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l’obbligo di acquisire previamente i pareri dell’Ordine dei farmacisti e dell’ASL sussista per l’istituzione di una nuova sede, non anche per la mera conferma dell’assetto preesistente, che non richiede una nuova valutazione tecnica sull’idoneità della sede e non altera gli equilibri distributivi tra operatori. Ha escluso il difetto di istruttoria e motivazione, ritenendo legittimo il richiamo alle valutazioni già espresse nella precedente revisione biennale e nelle pronunce giudiziali richiamate dal Comune. Il criterio di una farmacia ogni 3.300 abitanti costituisce il parametro per giustificare l’istituzione di nuove sedi, ma non determina automaticamente il bacino della singola zona né impone la soppressione di sedi in caso di diminuzione della popolazione. La revisione della pianta organica è esercizio di discrezionalità pianificatoria, sindacabile solo per irragionevolezza o arbitrarietà, non riscontrate nel caso concreto. La sede soprannumeraria può essere mantenuta, eventualmente dichiarandola vacante, poiché non esiste automatismo tra soprannumerarietà e soppressione. Il Comune non era inoltre tenuto a ridurre la pianta organica in ragione del calo demografico, anche considerando che il bando del concorso straordinario non prevedeva tale circostanza come causa di soppressione e che la sede n. 20 risultava ancora inclusa nei successivi interpelli regionali. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 1 e 2 l. 475/1968
una farmacia ogni 3.300 abitanti
Il criterio demografico giustifica l’istituzione di nuove sedi, ma non impone automaticamente la soppressione di sedi esistenti o soprannumerarie in caso di diminuzione della popolazione; la conferma dell’assetto preesistente non richiede i pareri previsti per l’istituzione di una nuova sede.
art. 2, comma 1, l. 475/1968
I pareri dell’ASL e dell’Ordine dei farmacisti sono necessari per l’istituzione di una nuova sede farmaceutica, non per la mera conferma della pianificazione preesistente.
art. 380, comma 2, R.D. 1265/1934
La sede farmaceutica soprannumeraria non deve necessariamente essere soppressa e può essere dichiarata vacante, rimettendosi la scelta alla valutazione discrezionale dell’amministrazione.
artt. 46, comma 2, e 65 c.p.a.
Il giudice può disporre acquisizioni e chiarimenti istruttori a carico dell’amministrazione.
art. 73 c.p.a.
La parte ricorrente ha depositato memorie in vista dell’udienza pubblica.
Massime di principio
- La revisione biennale della pianta organica delle farmacie costituisce esercizio di discrezionalità pianificatoria comunale, finalizzato a garantire un’adeguata distribuzione territoriale del servizio farmaceutico; la scelta è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.
- Il parametro demografico previsto dalla legge per l’istituzione di una farmacia ogni 3.300 abitanti non determina automaticamente il numero delle sedi da sopprimere né impone la riduzione della pianta organica quando la popolazione diminuisce.
- Non sussiste automatismo tra il carattere soprannumerario di una sede farmaceutica e la sua soppressione: l’amministrazione può mantenerla, anche dichiarandola vacante, previa valutazione dell’interesse pubblico alla capillare distribuzione del servizio.
- I pareri dell’ASL e dell’Ordine provinciale dei farmacisti sono obbligatori per l’istituzione di una nuova sede farmaceutica, ma non devono essere necessariamente rinnovati quando l’amministrazione si limita a confermare la perimetrazione e l’assetto preesistenti.
- La sede farmaceutica inserita in una procedura concorsuale straordinaria può non essere soppressa o modificata nell’ambito della revisione comunale, ove il quadro concorsuale e gli atti regionali ne preservino la destinazione e la sede continui a essere inclusa negli interpelli per l’assegnazione.
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