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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03244/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (promissaria acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato per il trasferimento di un complesso sito a Favignana. La promittente venditrice agiva per far dichiarare l'inadempimento della promissaria acquirente e la risoluzione del preliminare, ovvero per far accertare la legittimità del proprio recesso con ritenzione della caparra confirmatoria e risarcimento del danno. La controparte spiegava riconvenzionale sostenendo che fosse invece la venditrice ad essere inadempiente, chiedendo la risoluzione del contratto, la restituzione del doppio della caparra confirmatoria e di un'ulteriore somma versata come caparra penitenziale, oltre al risarcimento del danno da mancata rivendita a terzi del compendio. Il Tribunale rigettava la domanda principale e accoglieva parzialmente la riconvenzionale, ritenendo la venditrice inadempiente per tre profili: porzione del bene appartenente al demanio, mancata trasmissione dell'attestazione comunale sulla regolarità/conformità edilizia, difformità catastali. La Corte d'appello confermava la risoluzione per inadempimento della venditrice ma modificava la statuizione sulla caparra, ordinando la restituzione della caparra confirmatoria; rigettava il risarcimento del danno per difetto di prova e liquidava le spese di appello. Il ricorso principale censurava: omesso esame della lettera dell'agenzia immobiliare relativa a una proposta di acquisto a prezzo maggiore; motivazione apparente sull'asserita genericità di tale documento; violazione dell'art. 2697 c.c. e delle regole sulle prove, lamentando che la Corte avesse negato il danno da lucro cessante e la rilevanza della non contestazione; infine errata liquidazione delle spese di appello per mancato riconoscimento della fase istruttoria e per errata determinazione del valore della causa. Il ricorso incidentale contestava invece la qualificazione come essenziale del termine per la consegna dei documenti e deduceva omessa pronuncia su alcuni profili relativi alla documentazione e sulla natura della risoluzione. La Cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi del ricorso principale e integralmente infondato il ricorso incidentale, ma ha accolto il quarto motivo del ricorso principale relativo alle spese di lite, cassando la sentenza limitatamente a tale punto e rinviando alla Corte d'appello in diversa composizione per la rideterminazione delle spese di appello.

La decisione

La Corte ha rigettato tre motivi del ricorso principale e tutto il ricorso incidentale; ha accolto solo il quarto motivo del ricorso principale, relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di appello. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a questo capo e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, che dovrà rideterminare le spese applicando il corretto scaglione di valore e riconoscendo la fase istruttoria/trattazione, avendo in appello svolto attività istruttoria con consulenza tecnica d'ufficio. Sono state inoltre poste a carico della ricorrente incidentale le conseguenze sul contributo unificato previste dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Delimitazione dei motivi di ricorso per cassazione: il vizio di omesso esame, la nullità per motivazione apparente, la violazione di legge e le censure sulle prove sono scrutinati entro i rigorosi limiti del giudizio di legittimità.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile solo se il giudice ha posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non consente di rivalutare il merito della prova.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a regola legale; non basta contestare la valutazione del merito.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se apparente, ossia se non consente di percepire il fondamento della decisione; non è sufficiente una motivazione sintetica o non condivisa dalla parte.

  • art. 2697 c.c.

    Chi chiede il risarcimento integrale del danno da inadempimento deve provare l'esistenza e l'entità del pregiudizio allegato.

  • art. 2721 c.c.

    La prova testimoniale oltre i limiti di valore è rimessa a valutazione discrezionale del giudice di merito, che deve motivare sull'opportunità di ammetterla.

  • art. 1457 c.c.

    Il termine può essere qualificato essenziale in base alle espressioni delle parti e alla natura/oggetto del contratto, quando risulti che oltre quel termine l'interesse perseguito sia perduto.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia sussiste solo se il giudice non decide su una domanda o eccezione effettivamente devoluta; non ricorre quando la questione sia assorbita o comunque implicitamente decisa.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri legali e il corretto valore della controversia.

  • art. 92 c.p.c.

    La regolazione delle spese deve rispettare i criteri legali di compensazione e liquidazione, nei limiti consentiti dalla legge.

  • artt. 3, 4, 5 e 6 d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Ai fini della liquidazione dei compensi professionali, la fase istruttoria è dovuta anche quando in appello si svolga attività istruttoria o comunque di trattazione; il valore della causa va individuato secondo i criteri processuali applicabili al rapporto giuridico in contestazione.

  • art. 12 c.p.c.

    Nelle cause relative all'esistenza, validità o risoluzione di un rapporto obbligatorio, il valore si determina in base alla parte del rapporto in contestazione; nel caso, va fatto riferimento al prezzo complessivo del preliminare oggetto di risoluzione.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    comma 1-quater e comma 1-bis

    In caso di rigetto del ricorso incidentale, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione le censure che mirano a una diversa lettura delle prove o a una nuova valutazione del merito sono inammissibili; la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo in presenza di specifici errori di percezione del regime probatorio, non quando si contesti il convincimento del giudice di merito.
  • La motivazione è viziata in termini di nullità solo se è meramente apparente, cioè se non consente di comprendere la ratio decidendi; una motivazione sintetica ma intelligibile è sufficiente a superare il controllo di legittimità.
  • Chi agisce per il risarcimento integrale del danno da inadempimento deve allegare e provare sia l'an debeatur sia il quantum del pregiudizio; in mancanza di prova del danno, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
  • Nel preliminare di compravendita immobiliare il termine per la consegna di documenti può essere qualificato come essenziale se, dalla lettera del contratto e dalla natura dell'affare, risulti che la prestazione tardiva farebbe perdere l'utilità perseguita dalla parte interessata.
  • La prova testimoniale non è un mezzo idoneo a superare esigenze di forma scritta richiesta ad substantiam per la conclusione del contratto o per atti prodromici che richiedano comunque una documentazione scritta; il giudice di merito conserva un potere discrezionale di ammissione nei limiti di legge.
  • L'esistenza di una non contestazione va verificata interpretando gli atti difensivi nel loro complesso; inoltre, l'onere di contestazione opera solo rispetto a fatti già noti e specificamente allegati nel processo.
  • Ai fini della risoluzione e della liquidazione delle spese, il valore della causa nelle controversie sul rapporto obbligatorio va determinato avendo riguardo alla parte del rapporto effettivamente in contestazione, e, se è in discussione l'intero contratto, al relativo valore complessivo.
  • Quando in appello è svolta attività istruttoria, anche solo tramite consulenza tecnica d'ufficio o trattazione necessaria, la fase istruttoria/trattazione deve essere considerata nella liquidazione dei compensi secondo il d.m. n. 55 del 2014.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoMoraImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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