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Sentenza

Sentenza del 21/10/2015 n. 21365 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha proposto un unico motivo, denunciando una contraddittorietà tra motivazione e dispositivo e la violazione delle regole processuali sulle notificazioni. Sosteneva che il giudice dovesse applicare le regole di notifica anche nei confronti della pubblica amministrazione e che il riconoscimento dell'irritualità della notifica, non essendo stato impugnato, fosse passato in giudicato interno. La controversia riguardava una cartella ICIAP relativa al 1994, emessa in seguito a un avviso divenuto definitivo perché non impugnato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il motivo non coglieva la ratio della sentenza impugnata: la CTR aveva ritenuto irrilevante il vizio della notifica della cartella perché l'atto aveva raggiunto il suo scopo, risultando effettivamente conosciuto dal contribuente, che lo aveva impugnato. Tale statuizione non era stata validamente contestata ed era quindi passata in giudicato, con conseguente perdita dell'interesse processuale a proseguire il ricorso. Nessuna liquidazione delle spese, dato che il Comune era contumace. La decisione impugnata era la sentenza della CTR del Lazio n. 12/28/08, depositata il 18 febbraio 2008, che aveva confermato il rigetto del ricorso già pronunciato dalla CTP di Roma con sentenza n. 335/52/06.

Norme richiamate

  • Art. 156 c.p.c.

    ha statuito l'irrilevanza del vizio di notifica dell'atto fiscale avendo raggiunto lo scopo della sua effettiva conoscenza come dimostrato dalla presentazione del ricorso avverso lo stesso

    Il vizio della notificazione non comporta l'invalidità dell'atto quando la notifica ha comunque raggiunto il proprio scopo, ossia ha consentito al destinatario di averne effettiva conoscenza, circostanza dimostrata dalla sua impugnazione.

  • Art. 324 c.p.c.

    La statuizione non impugnata sul vizio di notifica è passata in giudicato; non può essere rimessa in discussione nel successivo giudizio e la parte perde l'interesse a coltivare un ricorso che non censura la ratio decisiva.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, una notifica viziata può essere considerata efficace se l'atto ha raggiunto il suo scopo e il destinatario ne ha avuto effettiva conoscenza, ad esempio perché lo ha impugnato.
  • Il ricorso deve contestare la concreta ragione giuridica su cui si fonda la decisione impugnata; se non lo fa, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
  • Le statuizioni non specificamente impugnate possono passare in giudicato e non essere più contestabili nelle fasi successive; ciò può determinare anche la perdita dell'interesse processuale a proseguire il ricorso.

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