Cassazione Civile, Ordinanza n. 08978/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La società datrice di lavoro ha impugnato la decisione della Corte d’appello deducendo violazione di legge, in particolare dell’art. 29 del d.l. n. 244/1995, convertito nella l. n. 341/1995, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c. La censura riguardava l’affermazione della debenza della contribuzione minimale sulla retribuzione ordinaria anche nei periodi di sospensione consensuale dei rapporti di lavoro, sostenendo che, in tali periodi, i lavoratori non avessero diritto ad alcuna retribuzione. Secondo la società, quindi, non sarebbe stata dovuta la contribuzione commisurata al minimale. Dal testo emerge che il datore di lavoro non ha allegato né provato alcuna ipotesi eccettuativa tassativa prevista dall’art. 29 citato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha affermato che la regola del minimale contributivo, fondata sull’autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell’obbligazione retributiva, opera anche rispetto all’orario di lavoro parametrato alla contrattazione collettiva o al contratto individuale se più favorevole. Ne consegue che la contribuzione resta dovuta anche in caso di assenze o sospensioni concordate della prestazione non giustificate dalla legge o dal contratto collettivo, ma derivanti da un accordo tra le parti e da una libera scelta del datore di lavoro. Poiché nella specie il datore di lavoro non aveva provato una delle ipotesi eccettuative tassative previste dall’art. 29 del d.l. n. 244/1995, la decisione della Corte territoriale è stata confermata. Le spese sono state poste a carico della società soccombente.
Norme richiamate
art. 29 del d.l. n. 244/1995 conv. in l. n. 341/1995
prevede ipotesi eccettuative tassative all’obbligazione contributiva; in difetto di prova di tali eccezioni, la contribuzione minimale resta dovuta.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.
norma invocata come parametro del ricorso per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione.
Massime di principio
- La contribuzione previdenziale minimale è autonoma rispetto alle vicende dell’obbligazione retributiva e può essere dovuta anche quando, per accordo tra le parti, la prestazione lavorativa sia sospesa e non sia maturata retribuzione.
- Le sospensioni consensuali del rapporto di lavoro non escludono automaticamente l’obbligo contributivo se non trovano fondamento in una previsione di legge o del contratto collettivo.
- Chi contesta la debenza dei contributi minimali deve allegare e provare la ricorrenza di una specifica ipotesi esonerativa prevista dalla legge, quando tale disciplina elenca in modo tassativo le eccezioni.
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