Cassazione Civile, Ordinanza n. 08979/2023 del 30/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (INPS)
La controversia
Un titolare di impresa edile aveva proposto opposizione a una cartella esattoriale emessa per differenze contributive relative ai lavoratori dipendenti nel periodo ottobre 1999-marzo 2004, oltre interessi e sanzioni civili, a seguito di verbale ispettivo con contestazione del mancato versamento della contribuzione secondo i minimi retributivi previsti dal CCNL edile applicato. Il tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo non provata dall'ente la fondatezza della pretesa contributiva e valorizzando una dichiarazione sindacale e altre prove sulla riduzione dell'orario di lavoro. La corte d'appello, invece, aveva accolto l'appello dell'ente previdenziale, respingendo l'eccezione di tardività dell'appello e ritenendo dovuta la contribuzione sul minimale. Nel ricorso per cassazione il datore di lavoro deduceva: 1) violazione delle norme sulle notifiche della sentenza e sul termine breve di impugnazione, sostenendo che la notifica della sentenza di primo grado all'ente non fosse idonea a far decorrere il termine breve perché priva dell'indicazione nominativa del procuratore; 2) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., assumendo che l'accordo sindacale di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa non fosse stato contestato dall'ente; 3) omesso esame di un fatto decisivo e vizio di valutazione delle prove circa l'esistenza di un accordo di riduzione dell'orario anche con intervento della cassa integrazione; 4) violazione della disciplina del minimale contributivo, sostenendo che la riduzione concordata dell'orario, giustificata dal calo delle commesse, escludesse l'obbligo di versare i contributi sulla retribuzione virtuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la notifica della sentenza non era idonea a far decorrere il termine breve in assenza dell'espressa indicazione nominativa del procuratore costituito dell'ente. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo: il secondo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che comunque aveva escluso la prova di un accordo sindacale valido nei termini allegati; il terzo per difetto di specificità, poiché non risultava adeguatamente dedotto in appello e comunque mirava a una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in sede di legittimità. Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che la regola del minimale contributivo opera anche rispetto all'orario di lavoro e che non costituiscono ipotesi derogatorie accordi tra datore e lavoratori non previsti dalla legge o dal contratto collettivo e non preventivamente comunicati all'ente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 325 c.p.c.
il termine breve per impugnare decorre solo da una notificazione della sentenza idonea e univocamente diretta a far decorrere tale termine; in mancanza dell'espressa indicazione del procuratore costituito, la notifica non è idonea
art. 326 c.p.c.
richiamato insieme alle norme sulle notificazioni per sostenere che la notificazione della sentenza deve essere idonea a far decorrere il termine breve
art. 170 c.p.c.
la notificazione alla parte va effettuata presso il procuratore o nel domicilio eletto, secondo le regole processuali richiamate dalla Corte
art. 112 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso sulla pretesa omessa pronuncia/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 115 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso e nella valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la contestazione attiene al giudizio di merito e che in cassazione non è ammessa una rivalutazione del materiale istruttorio
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
usato come parametro dei motivi per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo
art. 29 d.l. n. 244/1995, conv. in L. n. 341/1995
la regola del minimale contributivo opera anche in rapporto all'orario di lavoro; le deroghe sono tassative e richiedono allegazione e prova da parte del datore di lavoro, oltre alla preventiva comunicazione all'ente
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La notificazione della sentenza finalizzata alla decorrenza del termine breve di impugnazione deve essere univoca e percepibile come diretta al difensore della parte; se la relata non indica espressamente il nominativo del procuratore costituito, la notificazione non fa decorrere il termine breve, anche se eseguita presso la sede dell'ente o nel luogo di domicilio eletto.
- Chi deduce in cassazione l'esistenza di un accordo sindacale o di una deroga al minimale contributivo deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e indicare specificamente dove la questione sia stata introdotta e riproposta nei gradi di merito; in difetto, la censura è inammissibile.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale istruttorio, salvo i limiti propri del vizio motivazionale oggi ammessi; la contestazione del peso probatorio degli atti e delle testimonianze resta riservata al giudice di merito.
- La regola del minimale contributivo opera autonomamente rispetto alle vicende del rapporto retributivo e si applica anche all'orario di lavoro: la contribuzione va parametrata alla contrattazione collettiva o al contratto individuale se più favorevole, e resta dovuta salvo ipotesi derogatorie previste dalla legge o dal contratto collettivo e tempestivamente comunicate all'ente previdenziale.
- Non costituisce, di per sé, causa di esclusione dell'obbligo contributivo la riduzione concordata dell'orario di lavoro per calo delle commesse, se non ricompresa in una specifica ipotesi legale o collettiva di esonero.
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