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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08975/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal recupero, da parte dell'INPS, delle somme fruite da una società a titolo di sgravi contributivi per l'assunzione di lavoratori collocati in mobilità. In primo grado il tribunale aveva accolto la tesi dell'istituto, ritenendo che la società beneficiaria fosse sostanzialmente coincidente o comunque collegata con la società che aveva effettuato i licenziamenti, con conseguente applicazione della disciplina ostativa di cui all'art. 8, comma 4-bis, L. n. 223/1991. La corte d'appello aveva invece escluso la sostanziale coincidenza degli assetti proprietari e ogni collegamento o controllo tra le due società, ritenendo legittima la fruizione degli sgravi. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto violazione dell'art. 8, commi 2 e 4-bis, L. n. 223/1991, lamentando che la corte territoriale aveva trascurato che le due società erano riconducibili al medesimo nucleo familiare e che gli elementi fattuali raccolti dimostravano un collegamento sostanziale idoneo a escludere l'effettivo incremento occupazionale richiesto per il beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto fondato il motivo, osservando che la corte d'appello aveva esaminato gli indizi in modo atomistico e aveva omesso di valutarli complessivamente: rapporto di coniugio tra i titolari, stessa residenza, presenza di figli comuni, locali aziendali concessi in affitto dall'altra società, denominazione sociale recante il nome del coniuge. Tali elementi, considerati unitariamente, possono dimostrare una sostanziale coincidenza dell'assetto proprietario o comunque un intenso collegamento tra le imprese, con conseguente insussistenza dei presupposti per gli sgravi contributivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 8, commi 2 e 4-bis, L. n. 223/1991

    Il beneficio contributivo per l'assunzione di lavoratori in mobilità spetta solo se tra impresa che assume e impresa che ha effettuato i licenziamenti non vi sia sostanziale coincidenza di assetti proprietari né un collegamento o controllo tale da rendere fittizio l'incremento occupazionale.

  • art. 2359 c.c.

    I rapporti di controllo o collegamento non si esauriscono nelle ipotesi codicistiche, potendo rilevare anche situazioni fattuali di collaborazione e comune agire sul mercato idonee a dimostrare un collegamento sostanziale tra imprese.

  • art. 2697 c.c.

    L'impresa che invoca, in deroga all'ordinario obbligo contributivo, il riconoscimento dei benefici ha l'onere di provare l'inesistenza dei fatti impeditivi, anche mediante presunzioni o prova di fatti positivi contrari.

Massime di principio

  • Per ottenere sgravi contributivi per assunzioni di lavoratori in mobilità, l'impresa deve dimostrare che non esista una sostanziale coincidenza dell'assetto proprietario con quello dell'impresa che ha disposto i licenziamenti e che non vi sia un collegamento sostanziale tale da rendere inesistente un reale incremento occupazionale.
  • La verifica del collegamento tra imprese non può essere effettuata in modo atomistico: gli indizi devono essere apprezzati congiuntamente, poiché anche rapporti familiari tra i titolari, comuni elementi di sede o residenza e modalità operative coordinate possono rivelare un'unica regia imprenditoriale.
  • Il beneficio contributivo è escluso quando l'operazione tra imprese appare strumentale e coordinata, cioè finalizzata a trasferire lavoratori dall'una all'altra senza incremento effettivo della forza lavoro complessiva.
  • L'onere di provare i presupposti del beneficio e l'assenza delle condizioni ostative grava sul soggetto che richiede lo sgravio, trattandosi di deroga all'ordinario regime contributivo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiAppalto e somministrazione
RamiLavoroPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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