Cassazione Penale, Sentenza n. 2168/2022 del 19/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto errata qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che il comportamento integri truffa (art. 640 c.p.) e non furto (artt. 624, 625 n.2 c.p.), perché le persone offese avrebbero collaborato al trasferimento della detenzione del denaro accettando la proposta di cambio banconote (passaggio di possesso come atto dispositivo volontario della vittima), con conseguente insussistenza dell'usurpazione unilaterale richiesta per il furto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente qualificato i fatti come furto aggravato (per destrezza e abuso di relazioni di ospitalità, nonché recidiva), in quanto il soggetto aveva materialmente e repentinamente sottratto il denaro che le vittime avevano solo appoggiato sul tavolo dopo essere state indotte con artifizi a portarlo. Perciò non sussisteva un atto dispositivo volontario delle vittime idoneo a trasformare la fattispecie in truffa. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che punisce il furto: applicata perché il bene è stato asportato mediante immediata appropriazione unilaterale (spossessamento fisico) dopo attività preparatorie fraudolente.
Aggravante del furto per 'destrezza': riconosciuta in quanto l'impossessamento del denaro è avvenuto con mossa fulminea e rapidissima che ha neutralizzato la reazione delle vittime.
Norma sulla truffa: non ritenuta applicabile perché la qualificazione come truffa richiede che il trasferimento della detenzione sia frutto di un atto dispositivo volontario della vittima, mentre qui vi è stata usurpazione unilaterale.
Circostanza attenuante riconosciuta in sede d'appello e bilanciata con le aggravanti; la Corte d'appello aveva operato un bilanciamento in termini di equivalenza riducendo la pena di CASAGRANDE.
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione al criterio di valutazione della responsabilità in ordine all'inammissibilità del ricorso (assenza di colpa rilevante nella determinazione della causa di inammissibilità).
Massime di principio
- La distinzione tra furto e truffa dipende dalla modalità del passaggio della detenzione: se la vittima compie un atto dispositivo volontario (consegna intenzionale del bene) la fattispecie può configurare truffa; se invece il reo provoca solo le condizioni per avvicinare la vittima e poi si impossessa materialmente e unilateralmente del bene con rapidità, si configura furto.
- Le attività preparatorie fraudolente finalizzate a ottenere che la vittima porti il bene non escludono il furto quando tra l'atto della vittima e l'impossessamento si inserisca l'azione usurpatrice del reo.
- La prova del carattere improvviso, rapido e materiale dell'impossessamento (anche mediante fonoregistrazioni o riscontri oggettivi) è decisiva per qualificare la condotta come furto aggravato per destrezza.
- L'abuso delle relazioni di ospitalità e l'uso della destrezza sono aggravanti che possono incrementare la pena; le attenuanti (es. art. 62 n.6) possono però essere bilanciate in termini di equivalenza dai giudici di merito.
- In sede di Cassazione i ricorsi che non apportano censure specifiche o non superano le condizioni di ammissibilità possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne per spese e somme a favore della Cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2139/2022 del 19/01/2022
- Sentenza penale · 19 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2140/2022 del 19/01/2022
- Sentenza penale · 19 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2142/2022 del 19/01/2022
- Sentenza penale · 19 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2143/2022 del 19/01/2022
- Sentenza penale · 19 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2145/2022 del 19/01/2022
- Sentenza penale · 19 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2146/2022 del 19/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →