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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50322/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Guzzon avverso la sentenza pronunciata a seguito del giudizio abbreviato: omissione, nell'atto di appello, del deposito della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, obbligo previsto dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; in via subordinata, censura costituzionale della norma invocando violazioni degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. e dell'art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che l'obbligo di depositare la dichiarazione o elezione di domicilio debba essere adempiuto contestualmente all'atto d'impugnazione ("con l'atto d'impugnazione"), pertanto il deposito successivo è irrilevante e non sanante. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata: la norma è collegata alle disposizioni che regolano la notificazione nel giudizio di impugnazione (art. 157-ter e art. 164) e persegue l'obiettivo legittimo di facilitare le notifiche e ridurre vizi procedurali. Non è ravvisata lesione dei diritti di difesa o del principio di parità delle parti. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    "con l'atto d'impugnazione"

    La dichiarazione o elezione di domicilio deve essere depositata contestualmente all'atto di impugnazione; la sua omissione rende l'impugnazione inammissibile e il deposito successivo non è rilevante.

  • art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022

    "per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto"

    La norma di modifica (art. 581, comma 1-ter) è applicabile alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto; pertanto la disposizione è applicabile al caso di specie.

  • art. 157-ter, comma 3, cod. proc. pen.

    "in caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater"

    Collega direttamente l'efficacia della notificazione dell'atto di citazione al domicilio dichiarato/eletto ai sensi dell'art. 581, giustificando la previsione del deposito contestuale per agevolare le notifiche dell'atto introduttivo del giudizio d'impugnazione.

  • art. 164, cod. proc. pen.

    "la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'art. 156, comma 1"

    La riformulazione limita la durata/efficacia della dichiarazione di domicilio precedente, escludendo che una dichiarazione compiuta in momenti anteriori esoneri dall'obbligo di depositare una nuova dichiarazione in sede di impugnazione.

  • art. 1, comma 13, lett. a), legge delega 27/09/2021, n. 134

    "fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione"

    Principio direttivo della delega che ha ispirato l'introduzione dell'obbligo normativo ora previsto dall'art. 581, comma 1-ter; conferma la finalità normativa di evitare incertezze sulle notifiche nel giudizio d'impugnazione.

  • art. 100, comma 5, cod. proc. pen.

    "per ogni effetto processuale"

    Stabilisce che il domicilio della parte civile si intende eletto presso il difensore per ogni effetto processuale, motivo per cui l'onere imposto dall'art. 581, comma 1-ter non si applica alla parte civile nelle stesse modalità.

  • art. 154, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede che la notificazione alla parte civile debba essere eseguita presso il difensore, ulteriore motivo per cui la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter non genera disparità nei confronti della parte civile.

  • artt. 24, 27, 111 Cost.

    Richiamati dal ricorrente come garanzie del diritto di difesa e del processo; la Corte ha ritenuto che l'obbligo procedurale non configga violazione di tali diritti, perché non impedisce concretamente l'esercizio dell'impugnazione né ne toglie la sostanza.

  • art. 6 CEDU (richiamo giurisprudenziale Corte EDU)

    La Corte ha valutato che la norma non lede il diritto di accesso a un tribunale previsto dall'art. 6 CEDU nella misura in cui non ne comprometta la sostanza; la previsione processuale mira a ridurre vizi notificatori senza cancellare il diritto di impugnazione.

Massime di principio

  • La dichiarazione o l'elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere depositata contestualmente all'atto di impugnazione; un deposito successivo non sanerà la omissione e l'appello può essere dichiarato inammissibile.
  • Le modifiche procedurali introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 e richiamate dalla legge delega hanno valore stringente: la nuova disciplina sulla durata e funzione del domicilio esclude che dichiarazioni pregresse valgano per l'impugnazione.
  • Le censure di incostituzionalità dirette contro obblighi formali che hanno la finalità di agevolare le notifiche incontrano, di norma, maggiore difficoltà a prosperare se non dimostrano una lesione della sostanza del diritto di difesa.
  • L'onere imposto all'impugnante è ricondotto al principio di leale collaborazione e viene considerato proporzionato quando mira a garantire l'effettività delle notifiche e del contraddittorio; pertanto, in situazioni analoghe è preferibile adempiere formalmente l'obbligo per evitare inammissibilità.
  • La norma non si applica con le stesse modalità all'ufficio del pubblico ministero e alla parte civile, le cui notificazioni hanno regole specifiche (es. domicilio eletto presso il difensore per la parte civile).
  • In caso di inammissibilità per omissioni formali rilevanti, il ricorrente può essere condannato a spese e sanzioni pecuniarie qualora non sia ravvisabile assenza di colpa nella condotta procedimentale; dunque è opportuno valutare la tempestività e completezza degli adempimenti difensivi.

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