Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 20843/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per genericità del motivo. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, escludendo una loro assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la condanna di entrambi gli imputati per distinti delitti di falsa informazione al pubblico ministero. La Corte d'appello aveva inoltre dichiarato inammissibili gli appelli proposti da entrambi per genericità dei motivi. In cassazione, i ricorrenti hanno dedotto la violazione della disciplina processuale sull'ammissibilità dell'appello, sostenendo che la valutazione della specificità dei motivi di gravame debba essere rapportata alla specificità della motivazione della sentenza impugnata. La Corte di cassazione rileva però che i ricorsi si limitavano a enunciare principi giurisprudenziali astratti, senza indicare in concreto perché la Corte territoriale avesse errato nell'applicazione di quei principi al caso specifico.

Norme richiamate

  • art. 371-bis c.p.

    norma incriminatrice per i distinti delitti contestati e oggetto di conferma della condanna in appello

  • Corte cost. n. 186/2000

    richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si limita ad astrarre principi giurisprudenziali senza confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La censura sulla genericità dei motivi di appello deve indicare specificamente in cosa la valutazione di inammissibilità del giudice di merito sia errata, non essendo sufficiente la mera evocazione di regole generali sulla specificità del gravame.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.