Cassazione Penale, Ordinanza n. 20843/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per genericità del motivo. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, escludendo una loro assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna di entrambi gli imputati per distinti delitti di falsa informazione al pubblico ministero. La Corte d'appello aveva inoltre dichiarato inammissibili gli appelli proposti da entrambi per genericità dei motivi. In cassazione, i ricorrenti hanno dedotto la violazione della disciplina processuale sull'ammissibilità dell'appello, sostenendo che la valutazione della specificità dei motivi di gravame debba essere rapportata alla specificità della motivazione della sentenza impugnata. La Corte di cassazione rileva però che i ricorsi si limitavano a enunciare principi giurisprudenziali astratti, senza indicare in concreto perché la Corte territoriale avesse errato nell'applicazione di quei principi al caso specifico.
Norme richiamate
norma incriminatrice per i distinti delitti contestati e oggetto di conferma della condanna in appello
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si limita ad astrarre principi giurisprudenziali senza confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La censura sulla genericità dei motivi di appello deve indicare specificamente in cosa la valutazione di inammissibilità del giudice di merito sia errata, non essendo sufficiente la mera evocazione di regole generali sulla specificità del gravame.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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