Sentenza del 06/05/2022 n. 14475 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugna l'avviso di accertamento TARSU 2008 relativo allo stabilimento industriale per la produzione di camini e caldaie, deducendo: (1) carenza di motivazione dell'avviso e mancata attivazione del contraddittorio preventivo previsto dal Regolamento comunale e dalla L. 212/2000; (2) errata applicazione delle norme su esenzioni/ esclusioni per rifiuti speciali (D.Lgs. 507/1993 e Regolamento), sostenendo che le aree erano non tassabili in quanto produttrici di rifiuti speciali sottratti alla privativa comunale; (3) illegittima applicazione della sanzione per omessa denuncia, posto che l'obbligo di denuncia riguardava solo le aree tassabili e non quelle produttive di rifiuti speciali esenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: (1) sul contraddittorio, per tributi non armonizzati non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale salvo previsione normativa specifica; il regolamento comunale richiede il contraddittorio solo se il contribuente ha previamente prodotto denunce o documentazione suscettibile di integrazione, cosa non avvenuta; inoltre l'avviso risultava sufficientemente motivato ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000; (2) sulla presunta totale esenzione delle superfici industriali, la produzione di rifiuti speciali non determina automaticamente l'esclusione dalla tassa: la riduzione della superficie tassabile è prevista solo per le aree nelle quali si formano, di regola, rifiuti speciali e richiede che il produttore dimostri la natura speciale dei rifiuti, l'entità della superficie interessata e l'autosmaltimento tramite ditte autorizzate; nel caso di specie il giudice di merito aveva correttamente riconosciuto una riduzione del 20% in base al regolamento comunale e al D.Lgs. 507/1993 art.62; (3) sulla sanzione per omissione di denuncia, l'obbligo di denuncia sussiste indipendentemente dall'effettiva tassabilità delle aree e la protratta omissione legittima l'accertamento e l'applicazione della sanzione anche per gli anni successivi. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000 (Statuto del Contribuente), art. 7
L'avviso di accertamento deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa; nel caso concreto l'avviso è stato ritenuto contenere gli elementi essenziali a norma dell'art.7.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3
"nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta."
La norma ammette la non considerazione di porzioni di superficie ove si formano rifiuti speciali, ma tale esclusione è limitata e subordinata alla prova da parte del contribuente (natura dei rifiuti, estensione dell'area, autosmaltimento); il Comune può prevedere percentuali di riduzione nel regolamento.
Regolamento Comunale (Delib. Consiliare 10 maggio 2005, n.11), artt. 19, 31-37 (in particolare art.32, art.36, art.37, art.5 e art.8)
Il regolamento disciplina il contraddittorio preventivo (art.32) con riferimento alle situazioni in cui il contribuente abbia già presentato comunicazioni/denunce che necessitino integrazione; prevede anche la disciplina delle riduzioni di superficie (art.19) e procedure di definizione/adesione (artt.36-37).
D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 70 e 76
Prevedono l'obbligo di denuncia e le sanzioni per denunce incomplete, infedeli o omesse; l'obbligo si rinnova annualmente e la mancata denuncia legittima accertamenti successivi.
Massime di principio
- Per i tributi locali non 'armonizzati' (come la TARSU/TIA/TARI) non opera un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale salvo che la legge o il regolamento comunale lo prevedano espressamente; la violazione del contraddittorio regolamentare non invalida automaticamente l'atto se i presupposti regolamentari per il contraddittorio non erano ricorrenti.
- L'avviso di accertamento deve contenere gli elementi essenziali (identificazione immobile, superfici, importi, interessi e sanzioni) ai sensi dell'art.7 L.212/2000; se tali elementi risultano presenti, la motivazione è conforme.
- La mera destinazione industriale di un'area non comporta automaticamente l'esenzione totale dalla tassa: la riduzione o esclusione riguarda solo le aree dove si formano 'di regola' rifiuti speciali e richiede prova specifica da parte del contribuente (natura dei rifiuti, delimitazione della superficie, modalità di smaltimento).
- L'onere della prova, quanto alla quantificazione delle aree non imponibili, grava sul contribuente: per ottenere esclusioni o percentuali maggiori deve portare documentazione e denunce all'Amministrazione; in mancanza di prova, il giudice può riconoscere solo la riduzione documentata e verificabile.
- L'obbligo di denuncia TARSU/TIA/TARI sussiste indipendentemente dall'effettiva tassabilità delle aree; omissioni o denunce incomplete possono essere sanzionate e consentono al Comune di accertare le superfici omesse anche per gli anni successivi.
- Il giudice può riconoscere benefici (es. riduzioni percentuali previste dal regolamento) anche se non richiesti espressamente in sede amministrativa, purché fondati su elementi probatori acquisiti nel giudizio.
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