Sentenza del 06/05/2022 n. 3918 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
massima n. 59 /2021 -IMU - AVVISO DI ACCERTAMENTO - Notifica a mezzo poste private - Requisiti dell'agente notificatore - Ricezione dell'atto da parte del destinatario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione di avviso di accertamento IMU notificato a mezzo di poste private; questione sulla validità della notifica in relazione ai requisiti dell'agente notificatore e all'efficacia della ricezione dell'atto da parte del destinatario
La decisione
la notifica è stata ritenuta valida: il decreto MISE 19 luglio 2018 (G.U. n. 208/2018) disciplina il rilascio delle licenze individuali per i servizi di notificazione; se l'agente notificatore è titolare sia di licenza individuale sia di licenza speciale rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, la notificazione a mezzo poste private è valida. Inoltre la ricezione dell'atto da parte del destinatario rende valida la notifica, poiché l'atto ha raggiunto il suo scopo
Norme richiamate
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 luglio 2018
G.U. n. 208 del 7 settembre 2018
Il decreto disciplina il rilascio delle licenze individuali per i servizi di notificazione; la contemporanea titolarità di licenza individuale e di licenza speciale rilasciate dal Ministero consente la validità delle notifiche effettuate tramite operatori postali privati; la ricezione dell'atto da parte del destinatario conferma l'efficacia della notifica in quanto raggiunge lo scopo dell'atto
Massime di principio
- Le notifiche di atti tributari a mezzo operatori postali privati sono valide se l'operatore/agente notificatore possiede le licenze previste dal MISE.
- La verifica formale della licenza dell'agente notificatore è decisiva: la presenza sia della licenza individuale sia della eventuale licenza speciale rilasciata dal Ministero legittima la procedura di notifica tramite poste private.
- La prova della ricezione dell'atto da parte del destinatario rafforza la validità della notifica: l'efficacia si misura anche in base al raggiungimento dello scopo dell'atto.
- In caso di contestazione della notifica dal destinatario, sarà necessario valutare le prove sulla titolarità delle licenze dell'agente e sugli elementi di avvenuta ricezione (ricevute, dichiarazioni, riscontri documentali).
- Se la notifica risulta formativamente carente (assenza di licenza o mancata prova di ricezione), il contribuente può ottenere l'annullamento o l'invalidazione dell'atto; diversamente, l'ente impositore vedrà confermata l'efficacia dell'accertamento.
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