Sentenza del 06/05/2022 n. 27 - Comm. Trib. II grado di Trento
Agevolazioni fiscali - Miglioramento energetico del patrimonio immobiliare - Comunicazione all'ENEA - Doverosità - Decadenza - Possibilità di remissio in bonis.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Richiesta di detrazioni fiscali per spese di riqualificazione energetica e contestuale omessa comunicazione all'ENEA dei dati relativi ai lavori entro il termine di novanta giorni dalla fine dei lavori, in violazione dell'art. 4, comma 1-bis, lettera b) del d.m. 19.2.2007 (attuativo dell'art. 1, commi 348 e ss., legge n. 296/2006). Non è stata effettuata la remissio in bonis ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 16/2012 per regolarizzare l'omissione.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che l'omessa trasmissione all'ENEA nel termine previsto determina la perdita del diritto alle detrazioni d'imposta, essendo l'invio requisito strumentale e funzionale al controllo tecnico-amministrativo sui lavori eseguiti. Poiché non è stata operata la remissio in bonis prevista dall'art. 2 del d.l. n. 16/2012, l'omissione non è stata sanata e la richiesta di detrazione è stata respinta; ha prevalso l'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
d.m. 19.2.2007
art. 4, comma 1-bis, lettera b)
impone l'obbligo di trasmissione all'ENEA dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica entro 90 giorni dalla fine dei lavori; l'inosservanza di tale obbligo impedisce il controllo e giustifica la perdita della detrazione
dispone le agevolazioni per l'efficientamento energetico prevedendo oneri documentali e di comunicazione a supporto del riconoscimento delle detrazioni
regola la possibile remissio in bonis per sanare talune omissioni formali; la sua applicazione può consentire la regolarizzazione dell'invio all'ENEA solo se ricorrono i presupposti e i termini previsti dalla norma
Massime di principio
- L'invio all'ENEA costituisce un requisito strumentale essenziale per l'esercizio del diritto alla detrazione: la sua omissione rileva come causa di decadenza del beneficio fiscale
- Il rapporto tra diritto alla detrazione e obblighi di comunicazione è di natura sinallagmatica e pubblicistica: il contribuente deve fornire le informazioni necessarie perché l'Amministrazione possa verificare i presupposti tecnici
- La remissio in bonis può sanare omissioni formali, ma solo se applicabile secondo le condizioni normative; l'assenza di tempestiva e corretta regolarizzazione comporta il rigetto della detrazione
- In situazioni analoghe, la compliance preventiva è determinante: conservare e trasmettere entro i termini la documentazione e le ricevute ENEA riduce il rischio di decadenza
- Gli uffici possono legittimamente negare la detrazione quando l'omessa comunicazione rende impossibile il controllo tecnico sull'efficacia degli interventi in termini di risparmio energetico
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