Sentenza del 06/05/2022 n. 28 - Comm. Trib. II grado di Trento
Processo tributario - Sentenza dichiarativa di incompetenza territoriale - Riassunzione innanzi al Giudice competente - Appello dell'Ufficio - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialel'appello dell'Ufficio è stato dichiarato inammissibile, in quanto il contribuente ha dimostrato di aver tempestivamente riassunto il processo dinanzi alla CTP territorialmente competente; il procedimento prosegue dunque davanti alla Commissione indicata come competente
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
la sentenza di primo grado ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito; il contribuente ha tempestivamente riassunto il giudizio davanti alla Commissione Tributaria Provinciale indicata come competente territorialmente; l'Ufficio ha comunque proposto appello contro la decisione di primo grado
Norme richiamate
artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 546 del 1992
le norme sulla competenza territoriale e sulla riassunzione sono state interpretate nel senso che, una volta che il contribuente tempestivamente riassume il giudizio davanti alla Commissione indicata come competente, l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza che aveva dichiarato l'incompetenza territoriale risulta inammissibile
Massime di principio
- Se il giudice di primo grado dichiara la propria incompetenza territoriale, il contribuente deve tempestivamente riassumere il giudizio davanti alla Commissione indicata come competente per non pregiudicare la prosecuzione del processo.
- La tempestiva riassunzione dinanzi al giudice competente impedisce all'Ufficio di rendere efficace un impugnazione della sentenza di incompetenza: l'appello operato dall'Ufficio è inammissibile se il contribuente prova di aver riassunto correttamente il procedimento.
- È fondamentale conservare e produrre prova certa della riassunzione (data di deposito, numero di protocollo, ricevute) per poter opporre con successo l'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio.
- In situazioni analoghe, il difensore del contribuente deve tempestivamente notificare o depositare l'atto di riassunzione e, se l'Ufficio interpone appello, eccepire immediatamente l'inammissibilità fornendo la documentazione comprovante la riassunzione.
- La regola ha efficacia procedurale: il procedimento continua davanti alla Commissione territorialmente competente una volta validamente riassunto, e le questioni precedenti di incompetenza territoriale non impediscono la prosecuzione del merito dinanzi al giudice competente.
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