Ordinanza n. 1539/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli del 19.03.2026, prot. uscita n. 0116580, codice pratica P‑NA/L/Q/2024/107570.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli del 19 marzo 2026 relativo alla procedura per il rilascio del nulla osta all’ingresso
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli e ne ha chiesto la sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la procedura presupposta, avviata con un’istanza per il rilascio del nulla osta all’ingresso, si è protratta per un consistente arco temporale per ragioni non imputabili al ricorrente. Gli accertamenti relativi al rapporto di lavoro originario sono stati svolti soltanto dopo lungo tempo, quando il ricorrente aveva già reperito una diversa opportunità lavorativa e percepiva redditi adeguati, documentati mediante buste paga. Il ricorrente ha quindi contestato, in sostanza, l’irragionevole imputazione a suo carico delle conseguenze sfavorevoli del ritardo amministrativo.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti, nella sommaria delibazione propria della fase interinale, i presupposti per la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. Il giudice ha valorizzato il fatto che il consistente ritardo nella conclusione della procedura non fosse imputabile al ricorrente e che l’amministrazione, dopo avere mantenuto per lungo tempo un contegno inerte, apparisse avere irragionevolmente allocato sul privato l’alea del decorso del tempo. Sono state inoltre considerate rilevanti la sopravvenuta individuazione di una diversa occasione lavorativa e la percezione di redditi adeguati, comprovata dalle buste paga prodotte. L’ordinanza fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 26 maggio 2027 e dispone l’integrale compensazione delle spese della fase cautelare.
Norme richiamate
La domanda cautelare è esaminata secondo i presupposti e le modalità della tutela cautelare collegiale; il giudice ha ritenuto sussistenti gli estremi per concedere la misura richiesta sulla base di una sommaria delibazione.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può sospendere l’efficacia di un provvedimento quando, in sede di sommaria delibazione, risulti che il ritardo nella conclusione della procedura amministrativa non sia imputabile al privato e che l’amministrazione abbia irragionevolmente trasferito su quest’ultimo le conseguenze sfavorevoli del decorso del tempo.
- Quando, durante una procedura per il rilascio del nulla osta all’ingresso per lavoro, l’amministrazione svolga gli accertamenti sul rapporto originario solo dopo un lungo periodo di inerzia e il richiedente abbia nel frattempo reperito un’altra occupazione adeguata, tali circostanze possono assumere rilievo cautelare ai fini della sospensione del provvedimento sfavorevole.
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