Cassazione Civile, Sentenza n. 22134/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Sales s.p.a. chiedeva il subentro nell'autorizzazione all'acquisto di energia elettrica in esenzione dall'accisa ai sensi dell'art. 52, comma 2, lett. f) del T.U. n. 504/1995 per l'energia impiegata nelle attività di estrazione, frantumazione, depurazione e vagliatura del feldspato di potassio nello stabilimento di Botro ai Marmi; l'Ufficio aveva respinto l'istanza ritenendo che le operazioni fossero meramente estrattive e che non sussistesse un "processo mineralogico" rientrante nella classificazione NACE/ATECO che legittimi l'esenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della Sales s.p.a., confermando la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Dogane e negato l'esenzione. La Corte ha ritenuto che la ricorrente non avesse provato tecnicamente che le operazioni costituissero un processo mineralogico ai sensi della classificazione NACE/ATECO (ovvero attività classificabili in precedenza sotto DI 26 o, oggi, nella Sezione C, Divisione 23), e che le fasi di frantumazione e vagliatura svolte fossero da considerare attività ausiliarie all'estrazione. Il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese legali.
Norme richiamate
decreto legislativo n. 504 del 1995, art. 52, comma 2, lett. f)
2.Non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica: f) impiegata nei processi mineralogici
L'esenzione riguarda l'energia elettrica impiegata nei 'processi mineralogici'; la Corte richiede che l'attività sia qualificabile, secondo la classificazione NACE/ATECO, tra quelle di 'fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi' (ossia processi di trasformazione, non semplici attività estrattive).
R.D. n. 1443 del 1927, art. 2
Citato dalla ricorrente per sostenere che non si può introdurre una distinzione normativa tra miniera e cava; la Corte non ritiene che la sentenza d'appello abbia violato tale norma, in quanto il punto decisivo è la natura del processo (trasformativo o meramente estrattivo) e la sua classificazione ai fini NACE/ATECO.
decreto legislativo n. 26 del 2007 (attuativo direttiva 2003/96/CE)
Ha adeguato il quadro nazionale alla direttiva europea sulla tassazione dei prodotti energetici, incidendo sul Titolo II del T.U. 504/1995 e richiamando la necessità di uniformare le esclusioni (tra cui i processi mineralogici) alla classificazione europea delle attività economiche.
Direttiva 2003/96/CE
Stabilisce il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità e la necessità di livelli minimi armonizzati; è base per l'interpretazione delle esclusioni e delle classificazioni delle attività.
Regolamento (CEE) n. 3037/90 e Regolamento (CE) n. 1893/2006 (NACE / NACE Rev.2)
Forniscono la classificazione statistica delle attività economiche (NACE) che è stata utilizzata per identificare i 'processi mineralogici' (DI 26 nella versione precedente, ora ricondotti alla Sezione C, Divisione 23 nella NACE Rev.2). La Corte ritiene decisivo il riferimento a tale classificazione per riconoscere l'esenzione.
Tabella ATECO 2007
La classificazione nazionale derivata dalla NACE Rev.2; definisce le diverse sezioni (es. Sezione B per estrazione, Sezione C per attività manifatturiere) e la nozione di trasformazione utile per stabilire se il processo sia mineralogico e quindi esente.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione ai sensi dell'art. 52, comma 2, lett. f) T.U. 504/1995 è necessario dimostrare che l'energia sia impiegata in un 'processo mineralogico' inteso secondo la classificazione NACE/ATECO (attività di fabbricazione/trasformazione di minerali non metalliferi), non bastano attività meramente estrattive.
- La distinzione formale tra 'miniera' e 'cava' è irrilevante se l'operazione non comporta una trasformazione che modifichi natura/composizione della materia prima; rileva la qualificazione tecnico-statistica (NACE/ATECO) del processo svolto.
- Il carico della prova grava sul contribuente: occorrono descrizioni tecniche dettagliate, documentazione di processo (schemi operativi, fasi produttive, macchinari impiegati) e, se necessario, perizie tecniche che attestino che le operazioni costituiscono un processo mineralogico ai fini della classificazione.
- Le autorizzazioni amministrative (es. decreti regionali che qualificano un sito come 'miniera') non sono automaticamente determinanti: il giudice valuta la concreta natura delle operazioni e gli esiti dei sopralluoghi tecnici.
- Le ispezioni e i verbali dei funzionari dell'Agenzia hanno rilievo probatorio significativo; una mancata dimostrazione tecnica dell'esistenza di un processo mineralogico porta al rigetto dell'esenzione.
- In sede di accertamento/giudizio d'appello l'omessa indicazione puntuale di tutti gli elementi probatori non determina di per sé gravissimo vizio se il fatto storico è stato comunque valutato; la censura per omesso esame richiede che il fatto omesso sia decisivo e documentato negli atti.
- Per evitare contestazioni, chi subentra in un'autorizzazione precedentemente concessa dovrebbe documentare la continuità produttiva e fornire prove tecniche che l'attività di trasformazione sussiste (flussi produttivi, piani industriali, certificazioni ATECO/NACE e perizie).
- Le circolari e le interpretazioni dell'Agenzia delle Dogane (es. n.17/D e n.37/D del 2007) sono riferimenti utili ma non sostituiscono la prova tecnica della natura del processo; è opportuno conformarsi alle definizioni ATECO/NACE attuali.
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