Cassazione Penale, Ordinanza n. 09138/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con la quale gli era stata applicata la pena di anni 2 di reclusione per detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish a fini di spaccio. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando in sostanza la mancata applicazione di una sentenza di proscioglimento. La Corte ha rilevato che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che il motivo dedotto non rientrava in alcuna di tali ipotesi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo proposto non fosse proponibile contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta, perché non attinente all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, contro la quale operano limiti specifici all'impugnazione in cassazione.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La Corte indica che il ricorso avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. deve essere trattato ai sensi di questa disposizione.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione contro il patteggiamento è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche alla sanzione pecuniaria; qui la Corte applica la sanzione.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per escludere che vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 73, comma 4, D.P.R. 309/90
Norma incriminatrice posta a base della condanna, relativa alla detenzione di stupefacente a fini di spaccio in fattispecie attenuata.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con un perimetro di controllo particolarmente ristretto.
- Non è deducibile con ricorso per cassazione contro il patteggiamento un generico vizio di motivazione sulla responsabilità o sulla mancata pronuncia di proscioglimento, se il motivo non si traduce in una delle specifiche censure consentite dalla legge.
- Quando il ricorso è inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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