Cassazione Penale, Sentenza n. 14432/2025 del 14/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino del 25/01/2024 con due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 545-bis c.p.p. e agli artt. 58 e segg. della L. 689/1981 per mancata applicazione di una pena sostitutiva alla pena detentiva breve; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sull'accertamento della responsabilità, sostenendo che la mancata tenuta della contabilità fosse soltanto sanzionata amministrativamente e che non vi fosse prova dell'occultamento o distruzione delle scritture né della produzione di reddito dai soggetti emittenti le fatture; nella memoria viene altresì eccepita la prescrizione per fatti al 12/06/2014.
La decisione
Il secondo motivo (responsabilità) è dichiarato manifestamente infondato: la Corte di cassazione conferma che le risultanze processuali dimostrano che i Migliuri hanno operato fatturando a Paolo Greco, le fatture risultano nella contabilità di Greco mentre i Migliuri erano evasori, e pertanto la condanna per occultamento/distruzione di documentazione contabile è coerente e motivata. Sul primo motivo (pena sostitutiva): per Roberto Migliuri il ricorso è dichiarato inammissibile e condannato al pagamento delle spese; per Enzo Migliuri la Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego di sostituzione della pena e rinvia ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino per un nuovo giudizio soltanto su quel punto (parte restante del ricorso di Enzo dichiarata inammissibile). Inoltre viene disposto che Roberto versi €3.000,00 alla Cassa delle Ammende in via equitativa.
Norme richiamate
Norma contestata quale titolo di reato applicato ai ricorrenti (violazioni concernenti la documentazione contabile/illeciti tributari connessi all'occultamento o distruzione di scritture contabili).
Disciplina la possibilità di sostituire pene detentive brevi con pene pecuniarie; prevede una fase autonoma per la valutazione della sostituzione e attribuisce al giudice ampi poteri ufficiosi (acquisizione di informazioni dall'Ufficio esecuzione penale esterna e dalla polizia giudiziaria). La Cassazione richiama che, alla data del primo grado e dell'appello, non era richiesto il consenso dell'imputato per l'applicazione in appello, mentre successivamente la disciplina è stata modificata.
art. 58 e seg. Legge n. 689/1981
Prevede le tipologie di pene sostitutive (in particolare pene pecuniarie) e i criteri per l'applicazione; richiamata per la scelta della pena sostitutiva in luogo della pena detentiva breve.
d.lgs. 19/03/2024, n. 31 (modifiche, commi 1-bis e 1-quater a art. 598-bis c.p.p.)
Intervento legislativo successivo alla proposizione dell'appello che richiede il consenso dell'imputato (anche tramite difensore munito di procura speciale) per l'applicazione delle pene sostitutive in grado di appello; la Corte segnala che tale modifica non si applicava al momento del primo giudizio e dell'appello nel caso in esame.
Norma richiamata in relazione all'onere delle spese processuali a carico del ricorrente come conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Cost. 13/06/2000 n. 186
Richiamata in relazione ai criteri di imputabilità/colpa nella determinazione delle somme dovute alla Cassa delle Ammende; la Corte utilizza il principio per graduare equitativamente l'importo di €3.000,00, pur ritenendo che il ricorso non sia stato presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione di pene sostitutive in appello richiede una valutazione specifica da parte del giudice d'appello: il giudice ha poteri ufficiosi per acquisire informazioni (es. Ufficio esecuzione penale esterna, polizia giudiziaria) e non è automaticamente escluso il riesame in sede di appello.
- La mancanza, nella domanda di pena sostitutiva, della documentazione economica/reddituale non determina automaticamente l'inammissibilità: la legge non pone tale onere formale e il giudice può e deve acquisire d'ufficio elementi utili alla decisione.
- Le modifiche legislative intervenute successivamente (es. introdotte dal d.lgs. 19/03/2024, n. 31) che impongono il consenso dell'imputato per l'applicazione delle pene sostitutive in appello non si applicano retroattivamente alle fasi concluse anteriormente alla loro entrata in vigore; pertanto occorre valutare la normativa vigente al momento del fatto e del grado processuale rilevante.
- Le doglianze che ripetono motivi già esaminati e respinti nei precedenti gradi sono suscettibili di essere dichiarate manifestamente infondate dalla Cassazione se la Corte territoriale ha fornito motivazione coerente con le risultanze probatorie.
- Per i reati con occultamento o distruzione di documentazione contabile, la presenza di fatture nella contabilità del committente e il comportamento evasivo del fornitore possono legittimare la condanna per occultamento/distruzione anche se non sussiste condanna per emissione di fatture inesistenti.
- In caso di inammissibilità del ricorso per carenze manifeste il ricorrente può essere condannato alle spese e soggetto al versamento di somme in favore della Cassa delle Ammende; il giudice può graduare tali somme equitativamente tenendo conto della gravità della causa di inammissibilità.
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