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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33985/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione pronunciata in appello è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva condannato per evasione. L'unico motivo deduceva l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che l'allontanamento fosse di modesta offensività. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso la tenuità valorizzando il notevole lasso temporale dell'allontanamento, la irreperibilità del ricorrente durante tale periodo e l'intensità del dolo.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la durata dell'allontanamento, l'irreperibilità dell'agente e l'intensità del dolo escludono in radice la modesta offensività della condotta.

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice dell'evasione, reato per il quale l'imputato risultava già condannato in appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la doglianza sulla particolare tenuità del fatto è inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata che abbia escluso tale causa di non punibilità sulla base di elementi fattuali decisivi.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., una condotta di evasione non può essere considerata tenue quando presenti un allontanamento protratto nel tempo, un periodo di irreperibilità dell'agente e un livello di dolo apprezzabile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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