Cassazione Penale, Ordinanza n. 38091/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione ribadisce che la censura sulla congruità della pena, quando miri solo a sollecitare una diversa valutazione di merito e non evidenzi vizi logici o arbitrarietà della motivazione, è inammissibile in cassazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già ritenuto responsabile nei gradi di merito del reato di furto in abitazione aggravato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado sul trattamento sanzionatorio. Il ricorso, proposto a mezzo del difensore, lamentava in modo generico e aspecifico la mancanza di idonea motivazione sulla pena irrogata. La Corte di cassazione rileva che il motivo non si confronta con le ragioni espresse nella sentenza impugnata in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio e si risolve in una richiesta di nuova valutazione della pena, preclusa nel giudizio di legittimità se la determinazione non è frutto di arbitrio o illogicità manifesta.
Norme richiamate
I motivi di ricorso devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta; la genericità comporta inammissibilità.
La mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche sono inammissibili.
- Non è consentito in cassazione chiedere una nuova valutazione della congruità della pena quando la determinazione sanzionatoria sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica o arbitraria.
- La valutazione del trattamento sanzionatorio è censurabile in cassazione solo se la motivazione presenti vizi di manifesta illogicità, arbitrarietà o mancanza effettiva di giustificazione; in caso contrario il motivo è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37987/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38008/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38009/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38010/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38011/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38012/2025 del 24/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →