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Ordinanza

Ordinanza n. 117/2026 - Catania, Sezione 4

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della comunicazione di esito negativo del 23.12.2025 di Invitalia S.p.A., relativa alla domanda di contratto di sviluppo “Gomedia Satcom - Teleporto dell’Etna” (prot. CDS001243);

Giustizia amministrativa202600475

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza, ma non ha accolto né respinto nel merito la domanda cautelare. Ha considerato le esigenze cautelari adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., e ha quindi fissato l’udienza pubblica del 25 giugno 2026 per la trattazione nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Sicilia - Catania, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di esito negativo relativa alla domanda di contratto di sviluppo "Gomedia Satcom - Teleporto dell’Etna"

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione di esito negativo adottata da Invitalia il 23 dicembre 2025 in relazione alla domanda di contratto di sviluppo. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso, né le censure relative all’istruttoria, alla motivazione o alla valutazione della domanda.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Le esigenze cautelari possono essere tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza concessione di una misura cautelare sospensiva.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari dedotte in un ricorso possono essere adeguatamente soddisfatte attraverso la sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice amministrativo può fissare rapidamente l’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi sull’accoglimento della sospensione dell’atto impugnato.
  • La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una forma di tutela cautelare alternativa alla sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, quando la tempestiva decisione della causa sia idonea a prevenire o contenere il pregiudizio dedotto.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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