Cassazione Civile, Ordinanza n. 22043/2026 del 27/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto di liquidazione emesso dal Tribunale in favore di un difensore d'ufficio, poi opposto ai sensi degli artt. 170 d.P.R. n. 115/2002 e 15 d.lgs. n. 150/2011, perché non gli erano state riconosciute le spese sostenute per i tentativi di recupero del credito professionale compiuti in proprio. Il Tribunale, accogliendo l'opposizione solo parzialmente, aveva liquidato una somma aggiuntiva ma aveva dichiarato irripetibili le spese processuali, valorizzando la mancata costituzione del Ministero, la ritenuta controversia della questione e il recente intervento della Cassazione. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la mancata costituzione della controparte non può giustificare la deroga al principio di soccombenza; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 116 d.P.R. n. 115/2002, censurando l'uso del preteso contrasto giurisprudenziale e della pronuncia Cass. n. 3606/2024 come base per la compensazione/irripetibilità delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha affermato che la decisione di dichiarare irripetibili le spese aveva natura sostanzialmente equivalente a una compensazione delle spese e che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tale deroga al principio di soccombenza è ammessa solo nei casi tipizzati o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni adeguatamente esplicitate. Ha quindi escluso che la contumacia del Ministero, da sola, potesse giustificare l'irripetibilità, e ha rilevato che la questione del rimborso delle spese per il recupero del credito del difensore era già da tempo risolta in senso favorevole dalla giurisprudenza di legittimità, senza che ricorressero un vero mutamento giurisprudenziale o una novità tale da fondare la compensazione. La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio al Tribunale di Perugia, in persona di diverso magistrato, per una nuova statuizione sulle spese processuali e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'opposizione al decreto di pagamento/liquidazione nel procedimento di patrocinio o liquidazione dei compensi e delle spese.
Richiamato quale rito applicabile all'opposizione avverso il decreto di liquidazione.
Norma richiamata con riferimento al decreto di liquidazione opposto.
Esprime il principio di soccombenza nella regolazione delle spese di lite.
La compensazione delle spese è consentita solo nei casi previsti dalla norma e, dopo gli interventi normativi e costituzionali richiamati, richiede una motivazione conforme ai presupposti tipizzati o a gravi ed eccezionali ragioni.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.
La facoltà dell'avvocato di difesa personale non muta la natura professionale dell'attività svolta ai fini della liquidazione dei compensi.
Richiamato per le modifiche all'art. 92 c.p.c. in tema di compensazione delle spese.
Richiamata nel percorso evolutivo dell'art. 92 c.p.c. sulla compensazione delle spese.
Massime di principio
- La dichiarazione di irripetibilità o la compensazione delle spese di lite costituisce deroga al principio di soccombenza e richiede il rigoroso rispetto dei presupposti normativi, non essendo sufficiente una motivazione meramente equitativa o generica.
- La contumacia della parte soccombente, di per sé, non integra una grave o eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese.
- Per fondare la compensazione non basta richiamare un preteso contrasto giurisprudenziale se la questione è già stata chiarita dalla giurisprudenza di legittimità o se non vi è un effettivo mutamento di orientamento sulle questioni dirimenti.
- Il difensore d'ufficio ha diritto al rimborso anche delle spese sostenute per il recupero del credito professionale; tale diritto non viene meno se le attività di recupero sono svolte personalmente dal professionista, poiché la difesa personale non elimina la natura professionale dell'attività prestata.
- Nel giudizio sulle spese, il sindacato di legittimità verifica in negativo che il potere di compensazione non sia stato esercitato sulla base di ragioni illogiche o giuridicamente erronee.
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