Cassazione Penale, Sentenza n. 3513/2022 del 31/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revocazione della confisca di prevenzione (beni immobili, mobili registrati, conti correnti e altri) disposta con decreto del Tribunale di Monza del 18/02/2013, irrevocabile il 28/10/2014; il ricorrente invocava come novum la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16 del d.lgs. n. 159/2011 nella parte in cui estende la confisca alle persone indicate dall'art. 1, comma 1, lett. a). Il problema giuridico centrale era se lo strumento processuale esperibile per far valere la declaratoria di illegittimità costituzionale contro una confisca definitiva sia la revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011 o l'incidente di esecuzione.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno stabilito che, per le confische fondate sulla pericolosità generica ex art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159/2011, il rimedio esperibile in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019 è la richiesta di revocazione ai sensi dell'art. 28, comma 2, d.lgs. 159/2011 (interpretazione estensiva del comma 2). Per la pericolosità ex lett. b) (art. 1, lett. b) la sentenza n. 24/2019 ha avuto carattere interpretativo di rigetto e non incide automaticamente sul giudicato: la revoca non è ammessa se la confisca è fondata in via esclusiva e autonoma sulla lett. b). La Corte di cassazione può annullare senza rinvio solo quando, con una valutazione di discrezionalità vincolata, risulti che la confisca è stata fondata esclusivamente sulla lett. a); in caso di doppia base (lett. a + lett. b) occorre verificare l'autonomia e l'autosufficienza del titolo fondato sulla lett. b). Il ricorso di Fiorentino è stato dichiarato inammissibile per mancanza di specificità, in quanto non allegava che la confisca fosse stata disposta esclusivamente sulla lett. a).
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia)
Art. 1, comma 1, lett. a) e b): distinte figure di pericolosità. Art. 11: rimedio di revoca per misure personali. Art. 16: oggetto della declaratoria di illegittimità da parte della Corte costituzionale (n.24/2019) nella parte relativa alla lett. a). Art. 28: istituto della revocazione per confische definitive; comma 2 interpretato in senso ampio dalle Sezioni Unite per includere la declaratoria di illegittimità costituzionale quale caso di difetto originario dei presupposti.
Corte costituzionale, sentenza n. 24 del 2019
Ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16 del d.lgs. 159/2011 nella parte in cui estende la confisca ai soggetti della lett. a) dell'art. 1; inoltre ha fornito interpretazioni conformative in ordine alla lett. b). Le Sezioni Unite hanno ritenuto che la declaratoria di illegittimità costituzionale incida sui presupposti originari della confisca (per lett. a) e giustifichi la revocazione ex art. 28, comma 2), mentre le parti interpretative di rigetto relative alla lett. b) non hanno efficacia erga omnes e non incidono automaticamente sul giudicato.
legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 30
La disciplina degli effetti temporali delle sentenze costituzionali (art. 30, comma 4) riguarda le pronunce su norme penali e le sentenze di condanna; le Sezioni Unite escludono l'applicabilità dell'art. 30, quarto comma, alle confische di prevenzione, ritenendo la materia collocata nel paradigma della prevenzione e non riconducibile alle fattispecie penal-sanzionatorie disciplinate dall'art. 30.
codice di procedura penale, art. 673
Rimando al potere del giudice dell'esecuzione di incidere sul giudicato penale; le Sezioni Unite hanno ritenuto che il modello dell'incidente di esecuzione ex art. 673 non sia lo strumento principale per impugnare confische definitive fondate su pericolosità generica dopo la sentenza costituzionale, essendo il rimedio adeguato la revocazione ex art. 28 nel caso della lett. a).
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7
Storico rimedio di revoca per misure di prevenzione anteriori al codice antimafia; la giurisprudenza e le Sezioni Unite richiamano la continuità concettuale tra la revoca storica e gli istituti attuali (art. 11 e art. 28 d.lgs. 159/2011), pur evidenziando che il codice del 2011 ha previsto un rimedio ad hoc per la confisca (art. 28).
Massime di principio
- Per confische definitive fondate sulla pericolosità generica ex art. 1, comma 1, lett. a), la declaratoria di incostituzionalità che ne attesti l'invalidità originaria giustifica la revocazione ex art. 28, comma 2, d.lgs. 159/2011; il comma 2 va interpretato in senso estensivo rispetto ai casi tipizzati del comma 1.
- La revocazione ai sensi dell'art. 28 è lo strumento corretto per far valere novità normative (es. sentenze costituzionali) che dimostrino il difetto originario dei presupposti della confisca; il termine di sei mesi previsto dal comma 3 non si applica ai casi "aperti" ricompresi nel comma 2.
- Le sentenze della Corte costituzionale che si qualificano come interpretative di rigetto (es. nella parte relativa alla lett. b)) non hanno efficacia erga omnes e, di regola, non incidono sul giudicato delle confische definitive; possono avere valore persuasivo ma non demolitorio del giudicato, salvo che il provvedimento ablatorio non si fondi esclusivamente su una fattispecie colpita dalla declaratoria.
- Se la confisca è stata motivata cumulativamente su lett. a) e lett. b), occorre verificare se il titolo basato sulla lett. b) sia autonomo e autosufficiente; se la confisca è fondata esclusivamente sulla lett. a), la Corte di cassazione può annullare senza rinvio; in caso contrario può essere necessario il rinvio per ulteriori accertamenti.
- Nelle impugnazioni per revocazione è necessario allegare con precisione in che maniera la confisca è affetta dal vizio originario invocato (ad es. dimostrare che la confisca è stata disposta esclusivamente sulla lett. a)); mancanza di specificità rende il ricorso inammissibile.
- L'incidente di esecuzione non è lo strumento privilegiato per dare seguito a una sentenza costituzionale che investe la pericolosità generica ex lett. a); l'interpretazione sistematica preferisce il rimedio di revocazione previsto dal codice antimafia per la confisca definitiva.
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