Cassazione Penale, Sentenza n. 21887/2025 del 10/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per il reato di tentata estorsione aggravata dall'uso del metodo mafioso nei confronti di Caldarella Giuseppe. Il ricorrente deduceva: (1) errata qualificazione del fatto come tentata estorsione invece che come tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sostenendo di aver chiesto la restituzione di un acconto di 700 euro (contratto prodotto) e di aver poi usato violenza dopo il rifiuto, mentre non sarebbe emerso alcun elemento probante che avesse richiesto 1400 euro se non le sole dichiarazioni della vittima; (2) vizio di motivazione e violazione di legge circa l'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso, contestando l'accertamento - a suo dire non irreversibile - dell'esistenza di una compagine camorristica nella zona e sostenendo che l'affermazione di appartenenza alla famiglia Daponte era fondata solo sulle dichiarazioni della persona offesa non riscontrate da altri testimoni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e comunque manifestamente infondati. Ha ritenuto non sindacabili in questa sede le valutazioni di merito circa l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, puntualmente motivate dal Tribunale con riferimento a riscontri esterni (referto medico e dichiarazioni della coniuge Vasi Alessandra). Sulla base di tali elementi il Tribunale aveva correttamente ritenuto che il ricorrente avesse chiesto, oltre ai 700 euro, una somma aggiuntiva di 1400 euro ingiusta, configurando così il tentativo di estorsione. Quanto all'aggravante del metodo mafioso, la Corte ha richiamato il principio per cui non è necessaria una sentenza irrevocabile che accerti un'associazione per delinquere: è sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente "mafiosa"; il Tribunale aveva ritenuto attendibili le affermazioni della vittima e della coniuge circa l'invocazione della appartenenza alla famiglia di stampo camorristico, idonea ad aumentare l'effetto intimidatorio. Conseguentemente il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.
Le dichiarazioni della persona offesa non sono soggette alla regola dell'art.192, comma terzo, e possono da sole essere valutate ai fini della responsabilità penale purché il giudice proceda a una motivazione approfondita sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca del racconto
art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203) - oggi art. 416-bis c.p.
Per la configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso" non è necessaria una sentenza irrevocabile che accerti l'esistenza di un'associazione; è sufficiente che la violenza o la minaccia assumano caratteristiche tipicamente mafiose, ossia determinino intimidazione e condizionamento tipici del metodo
Massime di principio
- Le valutazioni sulla credibilità delle dichiarazioni della persona offesa sono questioni di merito non sindacabili in Cassazione salvo manifeste contraddizioni o ragionamenti basati su mere congetture.
- Le dichiarazioni della persona offesa, se adeguatamente motivate dal giudice e se corredate da riscontri (es. referti medici, dichiarazioni di terzi presenti), possono da sole fondare la qualificazione del reato e la misura cautelare.
- La richiesta di somme eccedenti un diritto effettivo e avanzata con violenza o minaccia può integrare il reato di estorsione anche se l'aggressore afferma di volere solo la restituzione di un acconto; la valutazione concreta spetta al giudice di merito sulla base degli elementi probatori.
- Per l'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso non è necessario che esista una sentenza che accerti un'associazione mafiosa: rileva che la condotta e le minacce assumano la veste intimidatoria tipica del metodo mafioso e che la vittima abbia percepito tale carattere intimidatorio.
- In sede di impugnazione in Cassazione è essenziale censurare vizi di diritto o manifeste illogicità nella motivazione; semplici ricostruzioni alternative dei fatti senza dimostrare contraddizioni effettive nella motivazione del giudice non sono idonee a rendere il ricorso ammissibile.
- In procedimenti cautelari l'attenzione del giudice si concentra sulla sussistenza dei presupposti cautelari e sulla credibilità delle fonti probatorie offerte: produrre documenti (es. contratti) non esclude che il quadro probatorio complessivo possa ritenersi, comunque, sufficiente per la misura se il giudice ritiene non credibile la versione difensiva.
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