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Ordinanza

Ordinanza n. 110/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600567

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia Romagna - Bologna, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di rigetto della domanda di rilascio della licenza di porto d’armi per difesa personale e della domanda di approvazione della nomina a guardia giurata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Forlì-Cesena che ha rigettato sia la domanda personale di rilascio della licenza di porto d’armi per difesa personale sia la domanda, presentata dal legale rappresentante di un istituto di vigilanza privata, di approvazione della sua nomina a guardia giurata. Ha inoltre chiesto, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia del provvedimento. Il testo non specifica i singoli motivi di legittimità dedotti, mentre l’Amministrazione ha adottato un provvedimento assistito, secondo il TAR, da ampia motivazione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che la pretesa non apparisse assistita da verosimile fondatezza, in ragione dell’ampia motivazione del provvedimento amministrativo, precisando che ogni diversa valutazione resta impregiudicata nella fase di merito. Quanto al periculum in mora, ha escluso la sussistenza di un grave pregiudizio derivante dall’attesa della definizione del giudizio, poiché il provvedimento non impedisce al ricorrente di svolgere altra attività lavorativa. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base normativa per la decisione sulla domanda di sospensione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere escluso quando il provvedimento amministrativo impugnato risulti assistito da un’ampia motivazione, ferma restando la possibilità di una diversa valutazione nella fase di merito.
  • Il periculum in mora non è ravvisabile quando l’attesa della decisione di merito non determina un grave pregiudizio, in particolare se il provvedimento impugnato non preclude al ricorrente lo svolgimento di altra attività lavorativa.
  • La domanda cautelare deve essere respinta quando non risultino cumulativamente integrati il fumus boni iuris e il periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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