Sentenza del 08/07/2019 n. 2101 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IMPOSTE DIRETTE - IRES - Rimanenze - Cambio criterio di valutazione - Mancata comunicazione all'Amministrazione finanziaria - disconoscimento delle risultanze della valutazione effettuata - Esclusione - Irregolarità formale - Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, ai fini IRES per il 2008, costi complessivi per Euro 4.917.334,54, riducendo la perdita dichiarata dalla società. Tra le principali contestazioni vi era la deduzione di Euro 3.982.365,00 per la svalutazione e successiva rottamazione delle rimanenze di magazzino. L'Ufficio e i giudici di primo grado avevano ritenuto irregolare il mancato rispetto delle formalità previste per la distruzione dei beni e la mancata comunicazione del mutamento dei criteri di valutazione delle rimanenze ai sensi dell'art. 110, comma 6, del TUIR. La società sosteneva invece di aver provato l'obsolescenza dei beni, la loro effettiva cessione a un soggetto autorizzato allo smaltimento e la correttezza della svalutazione contabilizzata. Contestava inoltre il recupero di Euro 799.000,00 relativo alle note di credito da ricevere.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello principale della società e rigettato l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto provata la rottamazione indiretta del magazzino mediante i formulari di identificazione dei rifiuti, regolarmente emessi per le cessioni a un soggetto autorizzato, nonché corretta la svalutazione delle rimanenze al valore di realizzo dei rottami, in quanto i beni erano divenuti obsoleti e cedibili esclusivamente come rottame. La mancata comunicazione del cambio dei criteri di valutazione ai sensi dell'art. 110, comma 6, del TUIR è stata qualificata come una possibile irregolarità meramente formale, non idonea, da sola, a disconoscere la valutazione effettuata. È stata inoltre confermata l'illegittimità del recupero relativo alle note di credito da ricevere per Euro 799.000,00. L'avviso di accertamento è stato quindi annullato nei profili oggetto di appello; le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
In caso di mutamento dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi, l'impresa deve darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria mediante l'apposito quadro della dichiarazione.
La mancata comunicazione del mutamento dei criteri di valutazione delle rimanenze costituisce, secondo la sentenza, una violazione di carattere formale e non comporta automaticamente il disconoscimento dei valori contabilizzati, quando questi siano adeguatamente provati e sostanzialmente corretti.
Le rimanenze possono essere valutate al valore normale se inferiore al valore di costo.
La svalutazione delle rimanenze è fiscalmente riconoscibile quando il loro valore normale o di realizzo risulta inferiore al costo, purché la perdita di valore sia effettiva e adeguatamente documentata.
Il valore normale è determinato secondo i criteri previsti dalla disposizione.
Il valore normale costituisce il parametro per verificare il corretto valore fiscale delle rimanenze quando esso sia inferiore al costo storico.
I componenti positivi e negativi concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio di competenza.
I ricavi derivanti dalle successive cessioni dei rottami devono essere imputati ai rispettivi periodi d'imposta in cui le cessioni sono state effettuate, mentre la svalutazione deve riflettere la perdita di valore rilevata nell'esercizio corretto.
Disciplina le modalità di prova della distruzione o fuoriuscita dei beni dall'impresa. In caso di rottamazione indiretta, la distruzione può essere dimostrata tramite la documentazione prevista per il conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati.
Circolare ministeriale n. 193 del 23 luglio 1998
Distingue tra rottamazione diretta, effettuata dall'impresa con comunicazione e verbale di distruzione, e rottamazione indiretta, affidata a soggetti autorizzati allo smaltimento, per la quale assume rilievo il formulario di identificazione dei rifiuti.
Art. 15 del D.Lgs. n. 22/1997
Il formulario di identificazione dei rifiuti può costituire documentazione probatoria della consegna e dello smaltimento dei beni ceduti a un operatore autorizzato.
Art. 12 della legge n. 212/2000
La società aveva dedotto la violazione delle garanzie del contribuente e del contraddittorio, ma la decisione ha definito la controversia sulla base della sufficienza della documentazione relativa alla rottamazione e alla svalutazione.
Massime di principio
- La mancata comunicazione formale del cambio dei criteri di valutazione delle rimanenze non determina automaticamente l'indeducibilità della svalutazione: l'Amministrazione deve verificare anche la sostanziale correttezza del valore attribuito e l'effettiva perdita di valore.
- Per ottenere il riconoscimento fiscale della svalutazione è essenziale dimostrare che le merci siano realmente obsolete, invendibili o cedibili soltanto a un valore significativamente inferiore al costo, tramite documentazione contabile, tecnica e commerciale coerente.
- La rottamazione affidata a un soggetto terzo autorizzato può essere provata senza necessariamente ricorrere a un verbale di distruzione redatto da funzionari pubblici, purché siano disponibili formulari rifiuti, fatture, registrazioni contabili e documentazione dell'autorizzazione del destinatario.
- Le formalità probatorie sulla distruzione dei beni hanno funzione antielusiva e non possono essere applicate in modo automatico quando l'effettiva uscita dei beni dall'impresa e la loro destinazione a rottame risultino documentate.
- La deduzione deve rispettare il principio di competenza: la svalutazione va imputata quando emerge la perdita di valore, mentre i ricavi derivanti dalle successive cessioni dei rottami devono essere contabilizzati nei periodi in cui le cessioni avvengono.
- In una situazione analoga, è opportuno comunicare preventivamente ogni variazione dei criteri di valutazione e conservare una documentazione completa della svalutazione, della distruzione o cessione dei beni e del valore di realizzo applicato.
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