Sentenza del 08/07/2019 n. 240 - Comm. Trib. Prov. Savona
CATASTO - Accertamento catastale - denuncia DOCFA - motivazione - assenza di più approfondite argomentazioni circa le ragioni dell'azione dell'ufficio - diritto di difesa del contribuente - impedimento - illegittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio, a seguito di denuncia DOCFA, aveva modificato la classe dell'immobile dalla Classe 3 alla Classe 4, aumentando la rendita catastale da 4.543,79 euro a 6.601,35 euro. Secondo i ricorrenti, l'Ufficio aveva disatteso gli elementi di fatto indicati nella denuncia, relativi alle caratteristiche, alla superficie e alla ridotta altezza dei locali, senza spiegare adeguatamente le ragioni dell'attribuzione della classe superiore. Il riferimento a sole tre unità immobiliari limitrofe, ritenute non comparabili per caratteristiche e dimensioni, non consentiva di comprendere l'iter logico seguito dall'Amministrazione e ostacolava il pieno esercizio del diritto di difesa.
La decisione
La Commissione ha accolto il ricorso, ritenendo insufficientemente motivato l'accertamento catastale. In presenza di una denuncia DOCFA, la motivazione sintetica è sufficiente soltanto quando l'Ufficio non disattenda gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e la differenza tra rendita proposta e attribuita dipenda da una valutazione tecnica del valore economico dell'immobile. Se invece l'Ufficio modifica la classe o la rendita sulla base di elementi diversi o in contrasto con quelli dichiarati, deve indicare in modo puntuale le differenze riscontrate e le ragioni della rettifica. L'atto è stato quindi annullato. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 336 della legge n. 311/2004
È stato richiamato dai ricorrenti come fondamento dell'obbligo dell'Ufficio di indicare i fatti specifici determinanti l'adeguamento della rendita catastale.
Art. 20 del R.D.L. n. 652/1939
L'Ufficio ha sostenuto che la fattispecie fosse regolata da questa disposizione e non dalla procedura prevista dalla legge n. 311/2004.
Art. 2 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75
Disposizione richiamata nella disciplina della procedura DOCFA e dell'attribuzione della rendita catastale.
D.M. 19 aprile 1994, n. 701
Regolamento attuativo della procedura DOCFA, nel cui ambito l'obbligo di motivazione varia a seconda che l'Ufficio confermi o disattenda gli elementi dichiarati dal contribuente.
Cassazione civile, sentenza n. 23237/2014
In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio; in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate.
La motivazione dell'accertamento catastale deve essere tanto più dettagliata quanto più l'Ufficio si discosta dagli elementi tecnici e fattuali indicati nella denuncia DOCFA.
Massime di principio
- Quando l'Ufficio accetta sostanzialmente gli elementi dichiarati in una procedura DOCFA e modifica la rendita solo per una diversa valutazione tecnica, può essere sufficiente una motivazione sintetica contenente i dati oggettivi e la classe attribuita.
- Quando invece l'Ufficio disattende la superficie, la distribuzione, le caratteristiche funzionali o altri elementi indicati dal contribuente, deve spiegare specificamente quali dati sono stati ritenuti errati o non rilevanti e per quali ragioni.
- Il semplice richiamo a immobili limitrofi o comparabili non è sufficiente se tali immobili differiscono per dimensioni, caratteristiche, fruibilità o potenzialità reddituale.
- La motivazione deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni della maggiore rendita e di contestare efficacemente l'atto, oltre a delimitare l'oggetto dell'eventuale giudizio.
- In situazioni analoghe, l'assenza di un confronto concreto tra i dati DOCFA e quelli utilizzati dall'Ufficio può determinare l'illegittimità dell'accertamento per difetto di motivazione.
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