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Sentenza

Sentenza del 08/07/2019 n. 64 - Comm. Trib. II grado di Trento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Poste Italiane impugnava l'avviso di accertamento n. 9/2016, relativo all'omesso versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità per le insegne dell'ufficio postale di Drò, chiedendo l'annullamento della pretesa di 213 euro tra imposta e sanzioni. Sosteneva che le undici insegne, avendo identico contenuto ed essendo riferibili allo stesso soggetto, dovessero essere considerate come un unico mezzo pubblicitario ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993, con una superficie complessiva arrotondata di 4,50 metri quadrati, quindi entro il limite di esenzione di 5 metri quadrati. I.C.A. contestava tale criterio, sostenendo che le insegne non fossero collocate in connessione tra loro e dovessero essere calcolate singolarmente, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993, per una superficie complessiva di circa 12 metri quadrati.

La decisione

Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso di Poste Italiane, ritenendo le insegne esenti perché di identico contenuto, complessivamente inferiori a 5 metri quadrati e collegate alla sede di servizio. In appello, il Collegio ha riformato la sentenza, accogliendo l'impugnazione di I.C.A. Ha stabilito che l'identità del contenuto e la riferibilità al medesimo soggetto non sono sufficienti a configurare la connessione prevista dall'art. 7, comma 5: deve esistere un collegamento logico-funzionale, evidente, inscindibile e percepibile tra i mezzi pubblicitari. Le insegne poste sulle diverse vetrine, anche su lati differenti dell'edificio, erano autonome e svolgevano separatamente la funzione di identificare l'ufficio postale. Pertanto, la superficie doveva essere calcolata per ciascuna insegna o faccia espositiva, con gli arrotondamenti previsti dall'art. 7, comma 2. Superando la superficie complessiva di 5 metri quadrati, le insegne non beneficiavano dell'esenzione ed era dovuta l'imposta richiesta con l'avviso di accertamento. Le spese del giudizio d'appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 2-bis, commi 1 e 6, D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito dalla L. 24 aprile 2002, n. 75

    L'insegna di esercizio è la scritta avente la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica; in caso di pluralità di insegne, l'esenzione opera entro il limite di una superficie complessiva di cinque metri quadrati.

    L'esenzione per le insegne di esercizio è soggetta al limite complessivo di 5 metri quadrati e non dipende soltanto dal fatto che le insegne identifichino la sede dell'attività.

  • Art. 7, comma 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    L'imposta si commisura sulla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e, per ciascuna faccia espositiva, con arrotondamento per eccesso al metro quadrato o alla frazione di esso.

    Quando più insegne non sono in connessione tra loro, la superficie imponibile deve essere determinata considerando autonomamente le singole insegne o facce espositive e applicando gli arrotondamenti previsti dalla norma.

  • Art. 7, comma 5, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    I mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

    La considerazione unitaria richiede non solo identico contenuto o identità del soggetto, ma anche una connessione fisica, logica e funzionale evidente e inscindibile tra i mezzi.

  • Art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Prevede l'esenzione dall'imposta per le insegne di esercizio entro il limite dimensionale stabilito dalla normativa; il superamento della soglia esclude il beneficio.

  • Art. 17, comma 1, lettera b), D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Riguarda gli avvisi al pubblico esposti presso la sede dell'attività e distinti dalle immagini o dai messaggi aventi vera funzione pubblicitaria.

  • Cassazione civile, Sez. V, n. 23250/2004

    È richiamata per distinguere le insegne che identificano autonomamente una sede o un'attività dai mezzi pubblicitari collegati tra loro in modo unitario.

  • Cassazione civile, Sez. V, n. 26727/2016

    È richiamata a sostegno del criterio secondo cui la superficie imponibile deve essere determinata sulla base di ciascuna faccia espositiva, applicando gli arrotondamenti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 507/1993.

Massime di principio

  • Per applicare il calcolo unitario previsto per più insegne non basta che esse abbiano lo stesso contenuto o appartengano allo stesso soggetto: occorre dimostrare un collegamento fisico, logico e funzionale tale da farle apparire come un unico mezzo pubblicitario.
  • Insegne collocate su vetrine diverse o su lati differenti di un edificio, ciascuna autonomamente leggibile e funzionale a identificare la sede, tendono a essere considerate mezzi distinti, anche se riportano lo stesso marchio o la stessa dicitura.
  • Il limite di esenzione di 5 metri quadrati deve essere verificato utilizzando il corretto metodo di calcolo della superficie; se le insegne non sono in connessione, la superficie può risultare superiore per effetto del calcolo separato e degli arrotondamenti.
  • La funzione prevalente di identificazione della sede non elimina automaticamente l'imposta: l'esenzione opera solo se sono rispettati sia i requisiti sostanziali dell'insegna di esercizio sia il limite dimensionale previsto dalla legge.
  • In una controversia analoga è importante documentare posizione, dimensioni, orientamento e rapporto funzionale tra le insegne, perché la valutazione della connessione dipende dalle concrete modalità di esposizione.

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