Sentenza del 08/07/2019 n. 105 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'esercizio 2012, con recupero di costi ai fini IRES, IVA e IRAP, oltre sanzioni e accessori. L'Ufficio aveva ritenuto alcuni costi non inerenti o promiscui, sostenendo che fossero in parte riferibili alla controllata slovena P.T. d.o.o., poiché il suo amministratore utilizzava occasionalmente locali, computer e accessori della società italiana. La contribuente ha contestato sia la ricostruzione fattuale sia l'interpretazione giuridica dell'inerenza dei costi.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva inizialmente respinto integralmente il ricorso. In appello, invece, il giudice ha ritenuto fondate le doglianze della società, osservando che l'utilizzo parziale e occasionale di strumenti aziendali da parte dell'amministratore della controllata non costituisce un parametro logico sufficiente per qualificare i costi come promiscui o indetraibili. È stato inoltre considerato il forte collegamento imprenditoriale tra le società, dato che A. S.p.A. deteneva il 96% di P.T. d.o.o. ed era la sua unica cliente. La sentenza di primo grado è stata integralmente riformata, l'avviso di accertamento è stato annullato e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare le spese di lite di entrambi i gradi, liquidate in 2.000 euro per il primo grado e 1.500 euro per il secondo, oltre IVA, contributi previdenziali e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
Articoli 24 e 111 della Costituzione
principio processuale della "ragione più liquida"
Il giudice può decidere la controversia sulla questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, per garantire economia processuale e celerità del giudizio.
Articolo 276 del codice di procedura civile
Il principio della ragione più liquida consente di non seguire necessariamente l'ordine logico delle questioni previsto per la decisione, quando una questione più semplice è sufficiente a definire il giudizio.
Principio dell'inerenza dei costi nell'ambito del reddito d'impresa
La deducibilità dei costi deve essere valutata in senso qualitativo, verificando il collegamento funzionale con l'attività d'impresa, senza richiedere necessariamente una specifica utilità, un vantaggio quantitativo o la congruità economica del costo.
Cassazione civile, Sezione tributaria, sentenza n. 11458/2018
Richiamata a sostegno del principio della ragione più liquida e della possibilità di definire il giudizio sulla base della questione di più agevole soluzione.
Cassazione civile, ordinanza n. 22938/2018
Richiamata per affermare che l'inerenza dei costi d'impresa va apprezzata secondo un giudizio qualitativo e non sulla base della loro utilità concreta, del vantaggio conseguito o della congruità dell'importo.
Massime di principio
- La mera utilizzazione occasionale di locali, computer o altre risorse aziendali da parte di soggetti collegati non dimostra automaticamente che i costi siano promiscui o riferibili a un'altra società.
- Per negare la deducibilità o la detraibilità di un costo, l'Amministrazione deve dimostrare concretamente l'assenza di un collegamento funzionale con l'attività dell'impresa; non è sufficiente basarsi su parametri meramente quantitativi o presuntivi, come il rapporto tra dipendenti.
- L'inerenza è valutata in termini qualitativi: un costo può essere inerente anche se non produce un vantaggio immediatamente misurabile o se non è possibile attribuirlo in modo rigido a una singola società del gruppo.
- Nei gruppi societari, la partecipazione di controllo e l'esistenza di rapporti economici stretti possono rendere imprendisticamente giustificato il sostenimento unitario di determinati costi, purché sussista un effettivo collegamento con l'attività d'impresa.
- La ripartizione dei costi tra società collegate deve fondarsi su elementi oggettivi e coerenti con la realtà economica, non su presunzioni astratte o su un uso marginale e occasionale delle risorse.
- In sede processuale, il giudice può decidere sulla questione più semplice e immediatamente risolutiva, senza esaminare tutte le ulteriori censure, applicando il principio della ragione più liquida.
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