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Sentenza

Sentenza del 08/07/2019 n. 533 - Comm. Trib. Prov. Genova

PROCESSO TRIBUTARIO - accertamento - impugnazione - cartella di pagamento - impugnazione - continenza tra i due giudizi - art. 39, c. 2, c.p.c. - esclusione - sospensione - art. 39, c. 1-bis, d.lgs. n. 546/92 - esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società hanno impugnato la cartella di pagamento n. 048 2019 0003655910/001, relativa a euro 8.645.367,08 per sanzioni ex art. 13 del d.lgs. n. 471/1997, contestando l'assenza del presupposto sanzionatorio e chiedendo la sospensione del processo fino alla definizione del giudizio pendente sugli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro. Gli avvisi riguardavano la riqualificazione di un'operazione societaria come vendita di ramo d'azienda. Le ricorrenti sostenevano che il giudizio sulla cartella fosse collegato e dipendente da quello sugli avvisi di liquidazione.

La decisione

La Commissione ha respinto la richiesta di sospensione ai sensi dell'art. 39, comma 1-bis, del d.lgs. n. 546/1992, ritenendo insussistente un rapporto di continenza o una pregiudizialità tale da imporre la sospensione. La cartella può essere impugnata soltanto per vizi propri e non per contestare nuovamente il merito dell'avviso di liquidazione già notificato e oggetto di distinto giudizio. Poiché le società non hanno dedotto specifici vizi propri dell'iscrizione a ruolo o della cartella, i ricorsi riuniti sono stati dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992. Le ricorrenti sono state condannate, in solido, al pagamento di 5.000 euro di spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate di Genova.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 2, codice di procedura civile

    La Commissione, richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione, ha escluso che tra il giudizio sull'avviso di liquidazione e quello sulla successiva cartella sussista continenza, poiché i due giudizi hanno causa petendi e thema decidendum diversi.

  • Art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546/1992

    La norma non consente, nel caso esaminato, di sospendere il giudizio sulla cartella in attesa della definizione del giudizio sull'atto impositivo prodromico, mancando un rapporto di pregiudizialità processuale idoneo a giustificare la sospensione.

  • Art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    ciascuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri

    La cartella di pagamento deve essere contestata esclusivamente per vizi propri, come difetti di notifica, errori nell'iscrizione a ruolo, carenza di motivazione o errori di calcolo. Non è possibile utilizzarla per riproporre contestazioni relative al merito dell'avviso di liquidazione regolarmente notificato.

  • Art. 13, d.lgs. n. 471/1997

    sanzione per omesso versamento

    La sanzione è stata iscritta a ruolo in conseguenza del mancato pagamento dell'imposta di registro entro il termine previsto dalla notifica dell'avviso di liquidazione.

Massime di principio

  • Gli atti della riscossione, come le cartelle di pagamento, sono normalmente autonomamente impugnabili soltanto per vizi propri; le contestazioni sul merito dell'accertamento o dell'avviso prodromico devono essere proposte nel giudizio contro quell'atto.
  • La pendenza di un giudizio sull'avviso di accertamento o di liquidazione non determina automaticamente la sospensione del giudizio sulla cartella, né configura necessariamente continenza o pregiudizialità processuale.
  • L'eventuale annullamento dell'atto impositivo presupposto può incidere sull'efficacia sostanziale della cartella e fondare il diritto al rimborso di quanto eventualmente pagato, ma non rende ammissibile una cartella impugnata senza dedurre vizi propri.
  • Per evitare l'inammissibilità, il ricorso contro una cartella deve individuare concretamente irregolarità proprie dell'atto o della procedura di riscossione, distinguendole dalle contestazioni già rivolte contro l'avviso di liquidazione o di accertamento.
  • Quando l'atto presupposto è stato regolarmente notificato, non è possibile contestarlo per la prima volta insieme alla cartella; l'eccezione è normalmente ammessa solo se l'atto presupposto non è stato notificato.

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