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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03940/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna le ordinanze del 17/11/2025 (convalida dell'arresto provvisorio eseguito a seguito di richiesta di arresto internazionale emanata dall'Ufficio del Pubblico Ministero del Ticino in data 27/01/2025 per traffico di stupefacenti e riciclaggio) e del 24/11/2025 (rigetto della richiesta di cessazione/modifica/sostituzione della custodia cautelare). I motivi di ricorso sono sei: 1) carenza motivazionale rispetto alla documentazione prodotta, ivi compresi atti relativi a procedura di estradizione avviata in Spagna; 2) violazione del principio di specialità e mancata verifica del consenso dello Stato di consegna alla riestradizione verso la Svizzera; 3) misura cautelare fondata su segnalazione SIS ritenuta anacronistica e non aggiornata; 4) mancato computo della custodia cautelare già sofferta in Spagna (17/03/2025-03/09/2025) e dedotto bis in idem, con sollevazione di questione di legittimità costituzionale degli artt. 714 ss. e 717 ss. c.p.p.; 5) insussistenza del pericolo di fuga e omessa considerazione della sopravvenuta mancanza di rischio di inquinamento probatorio e di misure meno afflittive; 6) vizio di motivazione dell'ordinanza applicativa ai sensi dell'art. 311, comma 2, c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che: a) la convalida dell'arresto va esaminata limitatamente ai profili di legittimità ai sensi degli artt. 715, comma 2, e 716, comma 1, c.p.p., riservando ad un successivo grado le valutazioni sulla sussistenza delle condizioni per l'estradizione; b) la documentazione prodotta e le censure relative a cause ostative alla consegna sono da valutare nella sede di merito dell'istruttoria estradizionale, non nella fase di convalida; c) il principio di specialità e la possibilità di estensione della consegna verso Stato terzo possono trovare applicazione e deroga nei termini di legge (legge n.69/2005 e norme sull'estradizione), ma, allo stato, non risulta depositata una richiesta elvetica completa; d) la segnalazione SIS non è viziata per omissioni ritenute non essenziali ai fini della convalida, data la natura della procedura in corso; e) il periodo di custodia scontato all'estero non è computabile automaticamente nell'ordinamento italiano in questa fase e l'eccezione va fatta valere eventualmente davanti all'autorità dello Stato richiedente; la questione di costituzionalità proposta è manifestamente infondata; f) il pericolo di fuga è stato adeguatamente motivato dalla Corte d'appello con riferimento a cittadinanza svizzera, residenza anagrafica in Svizzera, interessi economici in Spagna, capacità di spostamento, rapporti e mezzi che faciliterebbero l'allontanamento e la vicinanza delle frontiere; g) la custodia in carcere è stata ritenuta l'unica misura idonea a evitare il rischio di fuga, mentre misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico) sono state escludibili per le ragioni indicate. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 715, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 715, comma 2, cod. proc. pen.

    La verifica in sede di convalida dell'arresto provvisorio è limitata ai profili di legittimità formale richiesti dalla norma; questioni sostanziali sull'estradizione sono riservate a fase successiva

  • art. 716, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 716, comma 1, cod. proc. pen.

    L'arresto operato dalla polizia giudiziaria deve rispettare i requisiti indicati dall'articolo, controllati limitatamente nella convalida

  • art. 714, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 714, comma 3, cod. proc. pen.

    Le valutazioni circa la sussistenza delle condizioni per sentenza favorevole all'estradizione sono riservate a una fase successiva rispetto alla convalida dell'arresto

  • artt. 26, 32, legge n.69/2005 e artt. 10, 14, 31-bis, 39 legge n.69/2005

    art. 26, comma 1, e 32, legge n. 69 del 2005; artt. 10, comma 1, e 14; art. 31-bis; art. 39

    La legge 69/2005 disciplina il principio di specialità nelle consegne/estradizioni; la specialità può essere derogata con consenso e l'estensione della consegna verso Stato terzo è regolata richiamando la disciplina dell'estradizione

  • Regolamento (UE) 2018/1862, art. 53 (SIS)

    Regolamento (UE) 2018/1862, art. 53

    Il SIS è regolato dal Regolamento UE; prevede procedure di inserimento, modifica e cancellazione delle segnalazioni; una segnalazione non necessariamente deve contenere tutte le informazioni addotte dalla difesa per essere considerata valida ai fini della convalida

  • art. 311, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 311, comma 2, cod. proc. pen.

    L'eccezione relativa a motivazione insufficiente dell'ordinanza applicativa è stata ritenuta generica e non fondata in relazione alle specifiche censure proposte

  • art. 717 e ss. cod. proc. pen. (menzionati nella questione di costituzionalità)

    art. 717 seguenti cod. proc. pen.

    I riferimenti agli artt. 717 e seguenti (richiesti dalla difesa per la dedotta incompatibilità) sono stati ritenuti infondati nella prospettiva di questa fase procedurale; la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. e art. 203 disp. att.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.; art. 203 disp. att.

    Riferimenti procedurali agli adempimenti di cancelleria disposti nella pronuncia finale

Massime di principio

  • In sede di convalida dell'arresto provvisorio per mandato di arresto internazionale la verifica è essenzialmente formale: controlla la legittimità dell'arresto (artt. 715-716 c.p.p.) e non entra nel merito delle ragioni che giustificano l'estradizione, che vanno esaminate in un successivo procedimento
  • Il principio di specialità opera nelle consegne/estradizioni, ma può essere derogato con il consenso previsto dall'ordinamento (legge n.69/2005); l'assenza di una formale richiesta completa dallo Stato richiedente può rendere prematura la deduzione di violazioni del principio
  • La presenza di una segnalazione SIS non richiede che essa contenga tutti i dettagli collaterali riferiti dalla difesa per valutarne la validità nella fase di convalida: le informazioni essenziali per identificare la persona e il carattere della segnalazione sono prevalenti
  • I periodi di custodia cautelare sofferti all'estero non vengono automaticamente computati nel calcolo dei termini o nell'esame delle misure cautelari in Italia in fase di estradizione; la loro opposizione può essere proposta e valutata dalle autorità dello Stato richiesto o in una fase successiva
  • Il pericolo di fuga va valutato nel suo complesso con riferimento a elementi concreti (cittadinanza, residenza, interessi economici/relazioni transnazionali, mezzi e possibilità di spostamento, prossimità di confini). Se tali elementi sono ritenuti pregnanti, misure meno afflittive come il braccialetto elettronico possono essere escluse
  • Le questioni di legittimità costituzionale sollevate per vizi di disciplina ordinamentale sono difficili da accogliere se basate su profili relativi a momenti procedurali ulteriori rispetto alla semplice convalida dell'arresto

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