Cassazione Penale, Sentenza n. 03940/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna le ordinanze del 17/11/2025 (convalida dell'arresto provvisorio eseguito a seguito di richiesta di arresto internazionale emanata dall'Ufficio del Pubblico Ministero del Ticino in data 27/01/2025 per traffico di stupefacenti e riciclaggio) e del 24/11/2025 (rigetto della richiesta di cessazione/modifica/sostituzione della custodia cautelare). I motivi di ricorso sono sei: 1) carenza motivazionale rispetto alla documentazione prodotta, ivi compresi atti relativi a procedura di estradizione avviata in Spagna; 2) violazione del principio di specialità e mancata verifica del consenso dello Stato di consegna alla riestradizione verso la Svizzera; 3) misura cautelare fondata su segnalazione SIS ritenuta anacronistica e non aggiornata; 4) mancato computo della custodia cautelare già sofferta in Spagna (17/03/2025-03/09/2025) e dedotto bis in idem, con sollevazione di questione di legittimità costituzionale degli artt. 714 ss. e 717 ss. c.p.p.; 5) insussistenza del pericolo di fuga e omessa considerazione della sopravvenuta mancanza di rischio di inquinamento probatorio e di misure meno afflittive; 6) vizio di motivazione dell'ordinanza applicativa ai sensi dell'art. 311, comma 2, c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che: a) la convalida dell'arresto va esaminata limitatamente ai profili di legittimità ai sensi degli artt. 715, comma 2, e 716, comma 1, c.p.p., riservando ad un successivo grado le valutazioni sulla sussistenza delle condizioni per l'estradizione; b) la documentazione prodotta e le censure relative a cause ostative alla consegna sono da valutare nella sede di merito dell'istruttoria estradizionale, non nella fase di convalida; c) il principio di specialità e la possibilità di estensione della consegna verso Stato terzo possono trovare applicazione e deroga nei termini di legge (legge n.69/2005 e norme sull'estradizione), ma, allo stato, non risulta depositata una richiesta elvetica completa; d) la segnalazione SIS non è viziata per omissioni ritenute non essenziali ai fini della convalida, data la natura della procedura in corso; e) il periodo di custodia scontato all'estero non è computabile automaticamente nell'ordinamento italiano in questa fase e l'eccezione va fatta valere eventualmente davanti all'autorità dello Stato richiedente; la questione di costituzionalità proposta è manifestamente infondata; f) il pericolo di fuga è stato adeguatamente motivato dalla Corte d'appello con riferimento a cittadinanza svizzera, residenza anagrafica in Svizzera, interessi economici in Spagna, capacità di spostamento, rapporti e mezzi che faciliterebbero l'allontanamento e la vicinanza delle frontiere; g) la custodia in carcere è stata ritenuta l'unica misura idonea a evitare il rischio di fuga, mentre misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico) sono state escludibili per le ragioni indicate. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 715, comma 2, cod. proc. pen.
art. 715, comma 2, cod. proc. pen.
La verifica in sede di convalida dell'arresto provvisorio è limitata ai profili di legittimità formale richiesti dalla norma; questioni sostanziali sull'estradizione sono riservate a fase successiva
art. 716, comma 1, cod. proc. pen.
art. 716, comma 1, cod. proc. pen.
L'arresto operato dalla polizia giudiziaria deve rispettare i requisiti indicati dall'articolo, controllati limitatamente nella convalida
art. 714, comma 3, cod. proc. pen.
art. 714, comma 3, cod. proc. pen.
Le valutazioni circa la sussistenza delle condizioni per sentenza favorevole all'estradizione sono riservate a una fase successiva rispetto alla convalida dell'arresto
artt. 26, 32, legge n.69/2005 e artt. 10, 14, 31-bis, 39 legge n.69/2005
art. 26, comma 1, e 32, legge n. 69 del 2005; artt. 10, comma 1, e 14; art. 31-bis; art. 39
La legge 69/2005 disciplina il principio di specialità nelle consegne/estradizioni; la specialità può essere derogata con consenso e l'estensione della consegna verso Stato terzo è regolata richiamando la disciplina dell'estradizione
Regolamento (UE) 2018/1862, art. 53 (SIS)
Regolamento (UE) 2018/1862, art. 53
Il SIS è regolato dal Regolamento UE; prevede procedure di inserimento, modifica e cancellazione delle segnalazioni; una segnalazione non necessariamente deve contenere tutte le informazioni addotte dalla difesa per essere considerata valida ai fini della convalida
art. 311, comma 2, cod. proc. pen.
art. 311, comma 2, cod. proc. pen.
L'eccezione relativa a motivazione insufficiente dell'ordinanza applicativa è stata ritenuta generica e non fondata in relazione alle specifiche censure proposte
art. 717 e ss. cod. proc. pen. (menzionati nella questione di costituzionalità)
art. 717 seguenti cod. proc. pen.
I riferimenti agli artt. 717 e seguenti (richiesti dalla difesa per la dedotta incompatibilità) sono stati ritenuti infondati nella prospettiva di questa fase procedurale; la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. e art. 203 disp. att.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.; art. 203 disp. att.
Riferimenti procedurali agli adempimenti di cancelleria disposti nella pronuncia finale
Massime di principio
- In sede di convalida dell'arresto provvisorio per mandato di arresto internazionale la verifica è essenzialmente formale: controlla la legittimità dell'arresto (artt. 715-716 c.p.p.) e non entra nel merito delle ragioni che giustificano l'estradizione, che vanno esaminate in un successivo procedimento
- Il principio di specialità opera nelle consegne/estradizioni, ma può essere derogato con il consenso previsto dall'ordinamento (legge n.69/2005); l'assenza di una formale richiesta completa dallo Stato richiedente può rendere prematura la deduzione di violazioni del principio
- La presenza di una segnalazione SIS non richiede che essa contenga tutti i dettagli collaterali riferiti dalla difesa per valutarne la validità nella fase di convalida: le informazioni essenziali per identificare la persona e il carattere della segnalazione sono prevalenti
- I periodi di custodia cautelare sofferti all'estero non vengono automaticamente computati nel calcolo dei termini o nell'esame delle misure cautelari in Italia in fase di estradizione; la loro opposizione può essere proposta e valutata dalle autorità dello Stato richiesto o in una fase successiva
- Il pericolo di fuga va valutato nel suo complesso con riferimento a elementi concreti (cittadinanza, residenza, interessi economici/relazioni transnazionali, mezzi e possibilità di spostamento, prossimità di confini). Se tali elementi sono ritenuti pregnanti, misure meno afflittive come il braccialetto elettronico possono essere escluse
- Le questioni di legittimità costituzionale sollevate per vizi di disciplina ordinamentale sono difficili da accogliere se basate su profili relativi a momenti procedurali ulteriori rispetto alla semplice convalida dell'arresto
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