Cassazione Penale, Sentenza n. 20306/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'assise d'appello di Milano per: 1) violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen., con la censura che la trasformazione dell'ipotesi da omicidio commesso uti singulus a concorso avrebbe sopperito a un pubblico contraddittorio mancante e leso il diritto di difesa; 2) vizio di motivazione e insufficienza del compendio probatorio, sotto il profilo che le prove a carico (tracce ematiche, scarpa nella fossa, confidenze, presenza allo sportello bancomat) sarebbero mere illazioni o privi di efficacia probatoria temporale e probatoria; 3) vizio nella dosimetria della pena e mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva eccessivamente valorizzata
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla correlazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui non costituisce mutamento radicale del fatto la ricostruzione di una responsabilità in concorso quando gli elementi essenziali dell'addebito (luogo, tempo, modalità) restano immutati e l'imputato ha potuto difendersi concretamente. Ha altresì ritenuto infondati i rilievi sulla scarsa significatività delle prove, condividendo la valutazione del giudice di merito circa la rilevanza delle tracce biologiche, della commistione delle stesse con quelle della vittima, della presenza allo sportello bancomat e delle altre risultanze. Infine ha considerato inammissibile e manifestamente infondato il motivo relativo alla dosimetria della pena, confermando la valutazione discrezionale dei giudici di merito e la correttezza della non prevalenza delle attenuanti alla luce della recidiva e della gravità dei fatti. Conseguentemente il rigetto del ricorso comporta le risultanze di condanna già determinate in sede di appello (pena rideterminata a anni 23 e mesi 3 di reclusione) e l'applicazione delle conseguenze di rito per il ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 521, comma 2, cod. proc. pen.
art. 521, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte interpreta la norma richiedendo che per configurare violazione della correlazione occorra una trasformazione radicale della fattispecie; non è sufficiente un diverso inquadramento (es. responsabilità in concorso) se gli elementi essenziali dell'addebito restano chiari e l'imputato ha potuto difendersi in concreto
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Consente la valutazione di un coacervo indiziario; la Corte di merito ha ritenuto che l'insieme degli indizi scientifici e di contesto fosse idoneo a fondare la condanna anche escludendo l'utilizzabilità di alcune dichiarazioni accusatorie
art. 69, comma 4, cod. pen.
Norma richiamata per motivare il diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche alla luce della recidiva qualificata; la Corte afferma che il divieto normativo impedisce il riconoscimento della prevalenza in presenza di determinate forme di recidiva
Richiama il principio per cui la motivazione sulla dosimetria della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiede necessariamente l'esame puntuale di tutti i parametri se la decisione è congrua e logicamente motivata
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze economiche e processuali del rigetto del ricorso in Cassazione; la sentenza rinvia all'applicazione di tale norma per le spese e le statuizioni consequenziali
Massime di principio
- La trasformazione dell'imputazione da fatto monosoggettivo a concorso non determina automaticamente violazione del principio di correlazione: rileva se la ricostruzione modifica radicalmente gli elementi essenziali tali da pregiudicare il diritto di difesa
- Un coacervo di indizi, specialmente se comprendente tracce biologiche e loro commistione con quelle della vittima, può avere efficacia probatoria decisiva anche in assenza di una prova unica e diretta
- Le dichiarazioni accusatorie rese da terzi possono essere escluse dall'utilizzabilità ma l'esclusione non annulla automaticamente l'insieme probatorio quando esistono elementi scientifici e di contesto significativi
- La valutazione della fondatezza e del peso probatorio delle singole evidenze è rimessa in larga parte al giudice di merito e la Cassazione interviene solo per vizi logico-giuridici evidenti
- In tema di dosimetria, il giudice di merito ha ampia discrezionalità: il rigetto di attenuanti generiche prevalenti non è sindacabile in Cassazione se la motivazione è congrua soprattutto se coesistono recidiva qualificata e gravità del fatto
- Chi contesti le risultanze probatorie deve proporre censure specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito; censure generiche o reiterative risultano inammissibili o infondate
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