Cassazione Penale, Ordinanza n. 31584/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva definito il giudizio di merito. Con un unico motivo il difensore ha dedotto vizio di motivazione in relazione a due profili: la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale e il mancato riconoscimento del vizio parziale di mente. La Corte ha ritenuto le censure aspecifiche perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata sui punti contestati e, in sostanza, miravano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività non consentita nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non emergono con precisione i reati per cui l'imputato era stato condannato, né una riforma del merito: la decisione riguarda solo il controllo di legittimità sulla motivazione della pena e sul mancato riconoscimento del vizio parziale di mente.
Norme richiamate
Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo meramente apparente o aspecifico; il motivo deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi escluse, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca un vizio di motivazione senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata sui punti censurati.
- La censura che, sotto la veste formale del vizio di motivazione, si traduce nella richiesta di una diversa lettura delle risultanze probatorie è estranea al giudizio di legittimità.
- La determinazione della pena e la valutazione dell'eventuale vizio parziale di mente devono essere contestate con motivi specifici e pertinenti rispetto alla motivazione resa dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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