Ordinanza n. 566/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento dell'A.S.L. Caserta, prot. n. -OMISSIS-/D.LIB.A del 19/12/2025 recante integrazione al provvedimento di ritiro dello status di indenne, con cui si dispone l'isolamento e l'abbattimento di capi infetti; - del verbale di ispezione n. 42 del 22/12/2025 dell'A.S.L. di Caserta che riporta la qualifica di “non indenne” per brucellosi e rileva una non conformità dei capi inviati al macello, per in violazione del divieto di fecondazione in allevamenti infetti; - del provvedimento dell'A.S.L. di Caserta Prot. n. -OMISSIS-/D.LIB.A del 16/01/2026 recante integrazione al provvedimento di ritiro dello status di indenne, con cui si dispone l'isolamento e l'abbattimento di capi infetti; - del provvedimento Prot. n. -OMISSIS-/D.LIB.A del 23/01/2026 dell'A.S.L. di Caserta recante la disposizione di abbattimento totale (stamping out) e si ordina l'abbattimento di tutti i capi presenti in azienda entro 15 giorni a seguito del parere favorevole della Regione Campania e della situazione epidemiologica; - di ogni altro provvedimento propedeutico connesso, consequenziale e successivo a quelli impugnati e di cui si ignorano estremi e contenuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti dell'A.S.L. Caserta relativi al ritiro dello status di indenne, all'isolamento e abbattimento di capi infetti e, da ultimo, all'abbattimento totale dei capi presenti nell'azienda
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, gli atti con cui l'A.S.L. Caserta ha qualificato l'azienda come non indenne per brucellosi, rilevato non conformità nella movimentazione di capi inviati al macello, disposto l'isolamento e l'abbattimento di capi infetti e infine ordinato lo stamping out, cioè l'abbattimento di tutti i capi presenti in azienda entro quindici giorni. Nel procedimento cautelare la ricorrente ha inoltre chiesto l'acquisizione delle prove di laboratorio relative alle contestate gravidanze dei capi infetti abbattuti. Il testo non espone analiticamente tutti i motivi di legittimità dedotti nel ricorso, ma dà conto della contestazione della situazione sanitaria posta a fondamento degli abbattimenti e della richiesta istruttoria concernente gli esiti di laboratorio.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris. In via prima facie ha ritenuto adeguatamente documentate le argomentazioni dell'amministrazione sanitaria e ha ravvisato i presupposti dell'ordine di abbattimento totale previsti dal D.M. 2 maggio 2024, allegato I, punti 7.2, parte A, e 9, parte B: persistenza del focolaio, reiterazione nel tempo di esiti positivi, isolamento di brucella spp. nell'ambito aziendale ed evidente circolazione intra-aziendale dell'infezione. Il parere della competente Direzione generale regionale del 21 gennaio 2026, richiamato per relationem nel provvedimento impugnato, è stato considerato elemento documentale rilevante. La richiesta di acquisire ulteriori prove di laboratorio è stata respinta in sede cautelare perché non dirimente ai fini della decisione interinale, con riserva di ogni ulteriore valutazione nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare; la richiesta di sospensione è stata esaminata e rigettata per la ritenuta assenza del fumus boni iuris.
D.M. 2 maggio 2024, allegato I, punto 7.2, parte A
Individuato dal giudice quale fonte dei presupposti applicabili all'adozione delle misure sanitarie di isolamento e abbattimento in presenza della situazione epidemiologica descritta.
D.M. 2 maggio 2024, allegato I, punto 9, parte B
Individuato dal giudice quale ulteriore base normativa dei presupposti dell'abbattimento totale dei capi presenti nell'azienda.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore base per l'oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un ordine sanitario di abbattimento totale può essere negata quando l'amministrazione abbia documentato, anche mediante un parere tecnico richiamato per relationem, la persistenza del focolaio, la reiterazione degli esiti positivi, l'isolamento dell'agente patogeno e la circolazione dell'infezione nell'azienda, così da escludere prima facie il fumus boni iuris.
- La richiesta di acquisizione di ulteriori prove di laboratorio può essere respinta nella fase cautelare quando gli accertamenti richiesti non risultino dirimenti per la decisione interinale, ferma restando la possibilità di valutarne la rilevanza nella fase di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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