Cassazione Penale, Sentenza n. 25788/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto tre motivi principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'esclusione della configurabilità della desistenza volontaria/recesso attivo, sostenendo che l'interruzione della richiesta estorsiva derivò da un ravvedimento morale libero e volontario; 2) violazione degli artt. 111, comma 6 Cost. e 546, comma 1, lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 416-bis.1 c.p., lamentando che il Tribunale non abbia valutato criticamente la sussistenza del metodo mafioso e abbia semplicemente riprodotto la motivazione del titolo cautelare; 3) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. e illogicità della motivazione, insistendo che l'aggravante del metodo mafioso richieda elementi fattuali specifici ed oggettivamente evocativi e non il mero richiamo al contesto territoriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la desistenza volontaria non fosse configurabile: gli atti compiuti avevano già innescato il processo causale produttivo dell'evento e non risultano iniziative del ricorrente dirette a scongiurarlo (quindi, al più poteva ipotizzarsi un recesso attivo, ma non ne sussistono i presupposti). Quanto al secondo e terzo motivo, la Corte li ha considerati reiterativi e manifestamente infondati: ha confermato la valutazione del Tribunale del riesame che le modalità della condotta (visita sul luogo di lavoro della persona offesa, richieste insistenti tramite intermediario, prospettazione di somme richieste da "amici" importanti e offerta di protezione) sono elementi concreti che evocano il metodo mafioso e ne giustificano l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. Il ricorso, inoltre, è stato considerato aspecifico rispetto al percorso argomentativo del provvedimento impugnato. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
consentita la trattazione del ricorso in forma cartolare (senza discussione orale) ai sensi della norma
l'aggravante del "metodo mafioso" richiede elementi fattuali concreti evocativi di modalità tipiche (intimidatorie e di protezione/gestione 'pizzo'); nel caso la Corte ha ritenuto tali elementi ricorrenti (visita al luogo di lavoro, intermediari, riferimento a "amici" importanti, offerta di protezione)
art. 111, comma 6 Cost.
richiamata in relazione al diritto alla pronuncia motivata e al controllo in sede di impugnazione; la Corte ha ritenuto soddisfacente la motivazione del giudice del riesame
art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
norma richiamata nel quadro degli strumenti di impugnazione e del controllo della motivazione sulle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il riesame abbia adeguatamente valutato le doglianze difensive
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
richiede che i motivi di cassazione siano specifici e collegati alla decisione impugnata; la Corte ha escluso la rilevanza dei motivi ritenendoli generici, reiterativi e aspecifici
consente la condanna alle spese e al pagamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; la Corte ha applicato tale articolo e ha comminato euro 3.000
Massime di principio
- La desistenza volontaria (o recesso) è esclusa quando gli atti compiuti hanno già innescato il processo causale diretto a produrre l'evento: per riconoscere una riduzione per recesso attivo è necessario dimostrare iniziative concrete e attive idonee a scongiurare l'evento.
- L'aggravante del "metodo mafioso" richiede la presenza di elementi fattuali concreti e specifici che evocano modalità intimidatorie e pratiche di protezione/controllo tipiche delle organizzazioni mafiose; non è sufficiente il mero richiamo al contesto territoriale, ma il contesto può concorrere con elementi fattuali per fondare l'aggravante.
- In cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a reiterare doglianze già esaminate e rigettate dai giudici di merito senza offrire una critica specifica e puntuale del percorso logico-giuridico impugnato: occorre argomentare la disconnessione fra le conclusioni del giudice e i fatti o il diritto.
- La motivazione del giudice del riesame deve essere valutata nella sua complessità: se esaustiva e coerente, difficilmente potrà essere ribaltata in sede di legittimità a fronte di deduzioni generiche.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni economiche (spese processuali e ammenda) se emergono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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