Cassazione Civile, Ordinanza n. 34820/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La vicenda origina dalla dichiarazione di fallimento di una società in accomandita semplice e dal successivo reclamo proposto dal socio a cui la società era riferibile, reclamo rigettato dalla corte d'appello. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi contro la sentenza d'appello; la sola società creditrice si costituiva con controricorso. In cassazione, però, è stato rilevato d'ufficio che il ricorso era improcedibile perché non era stato depositato nei termini il provvedimento impugnato, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Il successivo deposito della sentenza non ha sanato la mancanza, perché il documento deve essere prodotto separatamente e nel rispetto del termine di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per omesso tempestivo deposito della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte costituita, liquidate in euro 7.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie del 15%, IVA e CPA. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
omesso deposito della sentenza impugnata
La mancata produzione tempestiva della sentenza impugnata rende il ricorso improcedibile; il vizio non è sanato dal deposito tardivo successivo.
produzione separata del documento richiesto
Il documento mancante può essere prodotto separatamente solo nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti, in applicazione estensiva della norma.
entro il termine di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c.
La produzione del documento richiesto deve avvenire entro il termine perentorio previsto per il deposito del ricorso.
proposta di definizione in camera di consiglio
Il ricorso è stato trattato con il rito camerale semplificato previsto per la proposta di definizione.
art. 380-bis, secondo comma, ultima parte, c.p.c.
memoria corredata di documenti
È stata presentata memoria, ma ciò non ha inciso sulla mancata tempestiva produzione del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito tempestivo della sentenza impugnata è un onere processuale essenziale: la sua omissione comporta improcedibilità del ricorso.
- La disponibilità del provvedimento impugnato presso il giudice o la sua produzione tardiva da parte del ricorrente non sana l'omissione, se manca il tempestivo deposito richiesto dalla legge.
- La produzione successiva del documento mancante può rilevare solo se effettuata come deposito separato, nel rispetto dei termini e delle modalità consentite dalle norme processuali.
- In caso di improcedibilità del ricorso, la parte ricorrente soccombente è tenuta al pagamento delle spese processuali della parte costituita.
Come è indicizzato
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