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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-791/23

Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 15 May 2025. — Sberbank of Russia PAO v European Commission and Single Resolution Board (SRB). — Appeal – Economic and Monetary Union – Banking union – Regulation (EU) No 806/2014 – Single Resolution Mechanism for credit institutions and certain investment firms (SRM) – Resolution procedure applicable where an entity is failing or is likely to fail – Adoption of a resolution scheme by the Single Resolution Board (SRB) – Preparatory act – Act not open to challenge – Endorsement decision by the Commission – Lack of direct concern – Inadmissibility. — Case C-791/23 P

Giurisprudenza europea62023CJ0791

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’appello di Sberbank of Russia PAO contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento contro la risoluzione di Sberbank Croatia. La Corte chiarisce che la decisione del SRB di adottare il piano di risoluzione non è impugnabile, mentre la decisione di endorsement della Commissione, pur essendo l’atto rilevante, non incide direttamente sulla posizione giuridica dell’azionista indiretto. I reports di valutazione non sono impugnabili separatamente e l’appello viene rigettato con condanna alle spese.

Impugnazione inammissibile/infondato di un soggetto azionista indiretto contro la decisione del SRB e la decisione di endorsement della Commissione nell’ambito della risoluzione bancaria di Sberbank Croatia: difetto di legittimazione diretta e irricevibilità dei reports di valutazione.

La questione giuridica

Se l’azionista indiretto di una banca sottoposta a risoluzione sia direttamente concernito, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, dalla decisione del SRB che adotta il resolution scheme e dalla decisione della Commissione che lo approva; se i valuation reports possano essere impugnati autonomamente; e se il Tribunale abbia erroneamente interpretato le conclusioni di ricorso.

Principio di diritto

La Corte conferma che la decisione del SRB di adottare un resolution scheme, quale atto preparatorio nell’ambito della procedura di risoluzione, non produce da sola effetti giuridici vincolanti tali da poter essere impugnata ai sensi dell’articolo 263 TFUE; l’atto impugnabile è la decisione della Commissione che approva il scheme. Tuttavia, un azionista indiretto della banca risolta non è direttamente concernito da tale decisione, poiché non è titolare di diritti di proprietà o di gestione sulla banca oggetto di risoluzione, ma solo di un interesse economico mediato attraverso la società interposta. I valuation reports non sono autonomamente impugnabili e possono essere contestati solo insieme alla decisione del SRB; nel caso di specie, comunque, l’irricevibilità dell’azione principale rendeva irrilevante ogni questione sulla loro autonoma impugnabilità. Il ricorso in appello è quindi respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 806/2014
  • Regolamento (UE) 2019/877
  • Articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 20 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articoli 126, 129, 130 e 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte

Risoluzione bancaria di Sberbank Croatia e irricevibilità dell’azione di Sberbank of Russia PAO

La pronuncia riguarda un appello proposto avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il ricorso di annullamento contro atti adottati nell’ambito della risoluzione di Sberbank d.d. (Sberbank Croatia). La controversia si inserisce nel quadro del Meccanismo di risoluzione unico disciplinato dal regolamento (UE) n. 806/2014.

Fatti essenziali e contesto procedurale

Sberbank of Russia PAO era l’azionista unico di Sberbank Europe AG, a sua volta azionista di Sberbank Croatia. Dopo il deterioramento della situazione di liquidità della banca croata, la BCE ha accertato che essa era "failing or likely to fail"; il SRB ha quindi adottato due valuation reports e successivamente una decisione di adozione del resolution scheme, che prevedeva la vendita della banca mediante trasferimento delle azioni a un terzo istituto e la sostituzione dell’organo di gestione con un amministratore speciale. La Commissione ha poi approvato il resolution scheme con decisione di endorsement.

Oggetto del ricorso di primo grado

Davanti al Tribunale, Sberbank of Russia PAO chiedeva l’annullamento:

  • della decisione del SRB relativa all’adozione del resolution scheme;
  • dei due reports di valutazione;
  • della decisione della Commissione di endorsement. Il Tribunale ha dichiarato il ricorso integralmente irricevibile: la decisione del SRB e quella della Commissione non avrebbero direttamente inciso sulla posizione giuridica della ricorrente, mentre i valuation reports sarebbero stati atti preparatori non autonomamente impugnabili.

Questioni sollevate in appello

In appello, la ricorrente sosteneva, in sintesi, che il Tribunale avesse erroneamente negato la sussistenza della diretta incidenza, senza considerare gli effetti giuridici derivanti dalle decisioni contestate sulla sua posizione di azionista ultimo del gruppo. Contestava inoltre la qualificazione dei valuation reports e lamentava un’erronea interpretazione delle sue conclusioni.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 18, paragrafi 1 e 7, del regolamento (UE) n. 806/2014, sul potere del SRB di adottare il resolution scheme e sulla successiva trasmissione alla Commissione;
  • l’articolo 20, paragrafo 15, del medesimo regolamento, secondo cui la valutazione è parte integrante della decisione di risoluzione e non è soggetta a separato diritto di ricorso;
  • l’articolo 263, quarto comma, TFUE, sui requisiti di ricevibilità per i ricorsi di annullamento proposti da persone fisiche o giuridiche.

Ragionamento della Corte sulla decisione del SRB

La Corte richiama la propria recente giurisprudenza, in particolare la sentenza Commissione/ SRB del 18 giugno 2024, secondo cui la decisione del SRB che adotta il resolution scheme non produce effetti giuridici vincolanti autonomamente impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Si tratta di un atto preparatorio, mentre l’atto che produce effetti vincolanti è la decisione della Commissione che approva il scheme. Su questo punto, la Corte sostituisce il motivo di diritto corretto a quello utilizzato dal Tribunale, ma conferma comunque l’irricevibilità.

Ragionamento della Corte sulla decisione di endorsement della Commissione

Quanto alla decisione della Commissione, la Corte ribadisce che la diretta incidenza richiede due condizioni cumulative:

  • l’atto deve incidere direttamente sulla situazione giuridica del ricorrente;
  • non deve lasciare margini discrezionali ai destinatari incaricati della sua esecuzione.

Nel caso di specie, la Corte osserva che Sberbank of Russia PAO non era azionista di Sberbank Croatia, ma solo di Sberbank Europe, che era a sua volta azionista della banca croata. La ricorrente poteva esercitare soltanto un’influenza indiretta e mediata attraverso la società interposta, ma non era titolare di diritti propri di disposizione dei beni, percezione di dividendi o partecipazione alla gestione di Sberbank Croatia. La decisione della Commissione non modificava quindi la sua situazione giuridica, ma incideva, al più, sul valore economico della partecipazione detenuta nella società intermedia.

La Corte respinge anche il richiamo all’argomento del gruppo bancario e dello status di "ultimate parent": tale circostanza non è sufficiente a trasformare un effetto economico indiretto in un effetto giuridico diretto.

Valutazione dei reports e terzo motivo di appello

La Corte rileva che l’articolo 20, paragrafo 15, del regolamento n. 806/2014 prevede che la valutazione non sia soggetta a separato diritto di ricorso, pur potendo essere contestata insieme alla decisione del SRB. Tuttavia, nel caso concreto, ciò è irrilevante perché il ricorso principale era comunque irricevibile integralmente. Il terzo motivo di appello, fondato sull’asserita erronea interpretazione delle conclusioni, viene dunque respinto come inefficace.

Dispositivo e conseguenze

L’appello è respinto integralmente. La Corte condanna Sberbank of Russia PAO a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute dalla Commissione e dal SRB.

Principio pratico per gli operatori

La pronuncia conferma che, in materia di risoluzione bancaria, il controllo giurisdizionale dell’atto adottato dal SRB incontra un limite significativo: il soggetto che agisce deve dimostrare un’incidenza diretta sulla propria situazione giuridica, non essendo sufficiente un pregiudizio economico riflesso derivante dalla catena partecipativa societaria.

Come è indicizzato

Materieunione bancariarisoluzione bancarialegittimazione ad agireammissibilità del ricorsodiritto societario bancario

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