Corte di giustizia, Sentenza C-717/23
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 maggio 2025. — Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz contro M M. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco – Direttiva 2014/40/UE – Articolo 2, punto 40) – Nozione di “immissione sul mercato” – Articolo 23, paragrafo 2 – Controllo dell’attuazione – Ambito di applicazione – Immissione sul mercato di prodotti del tabacco il cui imballaggio comprende elementi non conformi – Fornitura di prodotti del tabacco da un grossista a un punto vendita – Ammenda inflitta al gestore di una società che agisce in qualità di grossista. — Causa C-717/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il divieto di commercializzare prodotti del tabacco con confezioni recanti elementi vietati non riguarda soltanto la vendita finale al consumatore, ma impone controlli lungo l’intera catena di fornitura. Nel caso di una consegna dal grossista al dettagliante, gli Stati membri devono poter intervenire già in quella fase se il prodotto non è conforme alla direttiva 2014/40. La soluzione valorizza sia il testo dell’articolo 23, paragrafo 2, sia il contesto normativo e l’obiettivo di tutela della salute.
Direttiva tabacco: l’obbligo di impedire l’immissione sul mercato di prodotti del tabacco con confezionamento non conforme opera già nelle fasi precedenti della catena di fornitura e non solo al momento della vendita al consumatore finale.
La questione giuridica
Se l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2014/40, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 40, debba essere interpretato nel senso che il divieto di immettere sul mercato prodotti del tabacco con etichettatura della confezione unitaria non conforme alle prescrizioni sulla presentazione si applichi solo alla vendita al consumatore presso una rivendita oppure anche alla fornitura da parte di un grossista a una rivendita.
Principio di diritto
L’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2014/40, letto con l’articolo 2, punto 40, impone agli Stati membri di vigilare affinché non siano immessi sul mercato prodotti del tabacco non conformi alle prescrizioni sulla presentazione già in tutte le fasi rilevanti della catena di approvvigionamento; il controllo non può essere limitato alla sola fornitura dal dettagliante al consumatore finale. Una restrizione al solo momento della vendita al consumatore comprometterebbe l’effetto utile della direttiva e l’obiettivo di elevata tutela della salute e dei consumatori.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2014/40/UE
- Articolo 114 TFUE
- Regolamento (UE) 2019/1020
Divieto di immissione sul mercato di prodotti del tabacco non conformi
La sentenza, resa su rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof austriaco, riguarda l’interpretazione della direttiva 2014/40/UE in materia di presentazione dei prodotti del tabacco. La Corte era chiamata a stabilire se l’obbligo per gli Stati membri di impedire l’immissione sul mercato di prodotti non conformi si esaurisca nella fase della vendita al consumatore oppure operi già nella fase della fornitura dal grossista al dettagliante.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento principale, un grossista di tabacco, di cui MM era amministratore, era stato sanzionato perché aveva consegnato a un rivenditore sigarette la cui confezione riportava indicazioni evocative di un gusto, ritenute vietate dalla normativa nazionale di recepimento dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/40. Il giudice amministrativo di primo grado aveva annullato la sanzione, ritenendo che non vi fosse ancora un’"immissione sul mercato" in assenza di messa a disposizione del prodotto al consumatore finale.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio ha chiesto se l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2014/40, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 40, debba essere interpretato nel senso che il divieto di immettere sul mercato prodotti del tabacco con confezione non conforme si applichi:
- solo alla vendita ai consumatori presso una rivendita;
- oppure anche alla fornitura da parte di un grossista a una rivendita.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 2, punto 40, della direttiva 2014/40, che definisce l’"immissione sul mercato" come la messa a disposizione dei consumatori dell’Unione, a titolo oneroso o gratuito;
- l’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/40, che vieta elementi o caratteristiche dell’etichettatura che richiamino gusto, odore, aroma o altri additivi;
- l’articolo 23, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/40, relativo al controllo dell’attuazione e alle sanzioni;
- il regolamento (UE) 2019/1020, in particolare gli articoli 1, 2, 3 e 16, nonché i considerando 12, 14 e 43, per il contesto di vigilanza del mercato;
- l’articolo 114 TFUE, quale base giuridica della direttiva.
Ragionamento della Corte
La Corte richiama la propria precedente sentenza Pro Rauchfrei II, secondo cui un prodotto del tabacco è considerato immesso sul mercato quando i consumatori possono procurarselo, cioè quando è disponibile per la vendita. Tuttavia, tale interpretazione non basta a risolvere la questione se il controllo imposto dall’articolo 23, paragrafo 2, debba limitarsi all’ultima fase della catena di distribuzione.
La Corte osserva che:
- l’articolo 23, paragrafo 2, ha portata trasversale e mira a impedire la commercializzazione di prodotti del tabacco non conformi a qualunque disposizione della direttiva;
- l’articolo 23, paragrafo 3, impone agli Stati membri un sistema di sanzioni per qualsiasi violazione delle norme di recepimento, senza limitazione alla sola fase di vendita al consumatore;
- il regolamento 2019/1020 conferma una logica di vigilanza lungo tutta la catena di fornitura, coinvolgendo tutti gli operatori economici interessati;
- una lettura restrittiva, limitata alla vendita al consumatore finale, comprometterebbe l’effetto utile della direttiva e aumenterebbe il rischio che prodotti non conformi raggiungano il consumatore.
Decisione e principio affermato
La Corte conclude che l’obbligo imposto agli Stati membri di vigilare affinché non siano immessi sul mercato prodotti del tabacco la cui etichettatura violi le prescrizioni sulla presentazione non è circoscritto alla fase della fornitura da parte del dettagliante al consumatore. Ne deriva che anche la fornitura dal grossista a una rivendita rientra nel perimetro del controllo e, se del caso, delle sanzioni previste dalla normativa nazionale di attuazione.
Rilievo pratico
Per gli operatori della filiera del tabacco, la pronuncia conferma che la conformità delle confezioni va verificata non solo al momento della vendita finale, ma già nelle fasi precedenti della distribuzione. Per le autorità nazionali, la sentenza legittima misure sanzionatorie e di vigilanza anche nei confronti del grossista che immetta nella catena commerciale prodotti non conformi.
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