Corte di giustizia, Sentenza C-623/23
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 15 maggio 2025. — UV e XXX contro Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Juzgado de lo Social nº 3 de Pamplona e dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 79/7/CEE – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale – Articolo 4, paragrafi 1 e 2 – Articolo 7, paragrafo 1 – Normativa nazionale che prevede un’integrazione della pensione concessa alle donne che beneficiano di una pensione contributiva di vecchiaia e che hanno avuto uno o più figli biologici o adottati – Possibilità di concedere tale integrazione agli uomini subordinatamente a condizioni aggiuntive – Discriminazione diretta fondata sul sesso – Articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Misure di azione positiva. — Cause riunite C-623/23 e C-626/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato due rinvii spagnoli sulla compatibilità con la direttiva 79/7 della nuova disciplina dell’integrazione di pensione per genitori con figli. Ha ritenuto che la riforma continui a discriminare direttamente gli uomini, poiché alle donne spetta l’integrazione automaticamente mentre gli uomini devono provare ulteriori condizioni. Ha invece precisato che, se il diritto nazionale lo consente, il riconoscimento al padre può comportare la revoca dell’integrazione già percepita dalla madre, perché il diritto UE non impone di mantenere cumulativamente il vantaggio a entrambi.
Integrazione della pensione per i genitori: una disciplina spagnola che la riconosce automaticamente alle donne ma agli uomini solo a condizioni aggiuntive costituisce discriminazione diretta vietata dalla direttiva 79/7/CEE.
La questione giuridica
Se la direttiva 79/7/CEE, in particolare gli articoli 4 e 7, paragrafo 1, lettera b), letta alla luce dell’articolo 23 della Carta, osti a una normativa nazionale che concede alle donne con figli e titolari di pensione contributiva di vecchiaia un’integrazione automatica della pensione, mentre agli uomini nella stessa situazione la subordina a condizioni ulteriori legate all’interruzione o al pregiudizio della carriera lavorativa; e, nella causa C‑623/23, se il riconoscimento dell’integrazione al padre debba comportare la revoca di quella già concessa alla madre quando il diritto interno prevede un solo beneficiario, ossia il genitore con pensione inferiore.
Principio di diritto
La Corte afferma che una normativa nazionale che, per ridurre il divario di genere nelle pensioni, riconosce alle donne con figli un’integrazione automatica della pensione contributiva di vecchiaia ma impone agli uomini condizioni aggiuntive relative all’interruzione o al pregiudizio della carriera costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso vietata dalla direttiva 79/7/CEE e non è giustificabile né come protezione della maternità né come eccezione per vantaggi legati all’educazione dei figli, né come misura di azione positiva ex articolo 23 della Carta. Inoltre, se il diritto interno lo prevede, la concessione dell’integrazione al padre applicando le stesse condizioni delle madri può comportare la revoca dell’integrazione già riconosciuta alla madre, senza che il diritto dell’Unione lo impedisca.
Norme richiamate
- Direttiva 79/7/CEE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 4 della direttiva 79/7/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 79/7/CEE
- Articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 34, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 157, paragrafo 4, TFUE
Integrazione della pensione per genitori con figli e discriminazione di genere
La pronuncia riguarda due rinvii pregiudiziali spagnoli sulla compatibilità con la direttiva 79/7/CEE della disciplina nazionale che prevede un’integrazione della pensione contributiva di vecchiaia per chi ha avuto figli. La Corte esamina sia la versione originaria della misura, già dichiarata discriminatoria nella sentenza C‑450/18, sia la versione modificata dalla LGSS del 2021.
Fatti e procedimento principale
Nella causa C‑623/23, UV, padre di due figli, aveva chiesto all’INSS l’integrazione della pensione di vecchiaia prevista dall’articolo 60 della LGSS modificata; la domanda era stata respinta perché non ricorrevano le condizioni aggiuntive richieste agli uomini. Nel frattempo, l’integrazione era stata riconosciuta alla madre dei figli. Nella causa C‑626/23, XXX, padre di tre figli, aveva contestato il calcolo della propria pensione di vecchiaia, sostenendo di avere diritto anche all’integrazione.
Normativa UE e nazionale rilevante
La Corte richiama la direttiva 79/7/CEE, in particolare:
- articolo 1, sul principio di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale;
- articolo 3, paragrafo 1, lettera a), che include i regimi legali contro la vecchiaia;
- articolo 4, paragrafo 1, che vieta le discriminazioni dirette e indirette fondate sul sesso;
- articolo 4, paragrafo 2, sulla protezione della donna per maternità;
- articolo 7, paragrafo 1, lettera b), sui vantaggi in materia di assicurazione vecchiaia connessi all’educazione dei figli. Vengono inoltre richiamati l’articolo 23 della Carta e, nel rinvio di Madrid, anche gli articoli 20, 21 e 34, paragrafo 1, della Carta, nonché l’articolo 157, paragrafo 4, TFUE.
Sul piano interno, la precedente LGSS riconosceva l’integrazione solo alle donne con figli. La LGSS modificata la qualifica come integrazione per ridurre il divario di genere, ma mantiene un trattamento differenziato: alle donne spetta automaticamente, mentre gli uomini devono dimostrare, in sostanza, un’interruzione o un pregiudizio della carriera lavorativa connessi alla nascita o all’adozione dei figli, oppure ricorrere a una specifica ipotesi di reversibilità/orfano.
Questioni sottoposte alla Corte
I giudici spagnoli chiedono in sostanza se tale disciplina sia compatibile con la direttiva 79/7 e, nella causa C‑626/23, anche con la Carta. In particolare, si domanda se la differenza di trattamento possa essere giustificata dall’obiettivo di ridurre il divario pensionistico di genere e se, una volta riconosciuto il diritto al padre, ciò debba comportare la revoca dell’integrazione già percepita dalla madre.
Ragionamento della Corte sulla discriminazione
La Corte ricorda anzitutto che la direttiva 79/7 si applica ai regimi legali di sicurezza sociale contro la vecchiaia e vieta ogni discriminazione direttamente fondata sul sesso in materia di calcolo delle prestazioni. Richiamando la sentenza C‑450/18, ribadisce che una misura che concede un’integrazione della pensione alle sole donne costituisce discriminazione diretta.
Quanto alla LGSS modificata, la Corte osserva che, pur estendendo formalmente il beneficio anche agli uomini, la normativa continua a imporre a questi ultimi condizioni aggiuntive che non gravano sulle donne. Lo status di genitore, da solo, non basta per gli uomini, mentre è sufficiente per le donne. Ciò implica un trattamento meno favorevole degli uomini in situazioni comparabili e integra una discriminazione diretta ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva.
Esclusione delle deroghe e delle giustificazioni invocate
La Corte esclude che la disciplina possa rientrare nella deroga dell’articolo 4, paragrafo 2, relativa alla protezione della donna per maternità, perché l’integrazione non è collegata alla maternità in senso stretto né a periodi di congedo o a svantaggi derivanti dall’assenza dal lavoro per parto.
Esclude anche l’applicabilità dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b): sebbene la norma nazionale richieda agli uomini di dimostrare un impatto della genitorialità sulla carriera, per le donne il beneficio resta automatico e non subordinato all’educazione dei figli o a interruzioni di carriera. La disposizione derogatoria, quindi, non si attaglia a una misura costruita in modo diverso per i due sessi.
Quanto all’articolo 23 della Carta e all’articolo 157, paragrafo 4, TFUE, la Corte ribadisce la logica già espressa nella sentenza C‑450/18: una misura che si limiti a riconoscere un vantaggio economico al momento della pensione non è idonea a compensare svantaggi subiti durante la carriera lavorativa, né può essere considerata misura di azione positiva idonea a superare la discriminazione. La presenza di altri strumenti nazionali a favore della parità non basta a cambiare questa conclusione.
Effetti del riconoscimento al padre e sorte dell’integrazione della madre
Sulla seconda questione della causa C‑623/23, la Corte dichiara che, una volta accertata la discriminazione, il giudice nazionale deve garantire la parità di trattamento disapplicando la norma discriminatoria e applicando al gruppo sfavorito lo stesso regime del gruppo privilegiato. Se il diritto interno prevede che l’integrazione possa spettare a un solo genitore e che vada al titolare della pensione più bassa, l’applicazione al padre delle condizioni valide per le madri può comportare la revoca dell’integrazione già percepita dalla madre.
Tale revoca, secondo la Corte, è soltanto una conseguenza dell’applicazione allo stesso padre del regime non discriminatorio, e il diritto dell’Unione non impone di mantenere il vantaggio in capo alla categoria già beneficiaria qualora il diritto nazionale consenta il mantenimento. Spetta comunque al giudice nazionale verificare la disciplina interna applicabile.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- la direttiva 79/7/CEE osta a una normativa che riconosce automaticamente alle donne l’integrazione pensionistica per figli, ma subordina quella degli uomini a condizioni ulteriori legate alla loro carriera;
- la stessa direttiva non osta, invece, a che il riconoscimento al padre comporti la revoca dell’integrazione già concessa alla madre, se il diritto nazionale prevede che il beneficio spetti solo a un genitore e al titolare della pensione di importo inferiore.
Impatto operativo
Per la pratica professionale, la decisione conferma che non è sufficiente una finalità dichiarata di riequilibrio del divario pensionistico per legittimare una differenza di trattamento fondata sul sesso. Le amministrazioni previdenziali e i giudici nazionali devono verificare se la misura attribuisca un vantaggio automatico a un sesso e condizioni più gravose all’altro: in tal caso, la misura è incompatibile con la direttiva 79/7. Al tempo stesso, se il diritto interno è costruito su un beneficio alternativo e non cumulabile, il riconoscimento al soggetto discriminato può incidere anche sul trattamento dell’altro genitore, nei limiti consentiti dalla normativa nazionale.
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